I principi contabili OIC n.24 stabiliscono in tutti i casi, a prescindere dal software del sistema operativo che viene attirato dall’hardware nelle immobilizzazioni materiali, che il software è da classificare all’attivo patrimoniale alle voci B.I. in quanto attività immateriale. Se ne deve dedurre una impostazione restrittiva per cui tutti gli applicativi software non sono spese ammissibili?

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