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Obbligo di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute, la scadenza è il 30 giugno

La Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal D.L. n. 34/2019, prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente:

  • sovvenzioni,
  • sussidi,
  • vantaggi,
  • contributi o aiuti,
  • in denaro o in natura,

non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, debbano darne specifica comunicazione. Tale adempimento comunicativo va effettuato entro il 30 giugno; l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.

Obblighi di trasparenza fiscale: le sanzioni per chi non adempie.

E’ bene inoltre specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

Inizialmente l’entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1° gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.

Inoltre, l’articolo 3-septies del decreto Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e per questo anno le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.

Le altre imprese (ad es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus. Nella sola ipotesi in cui l’obbligato  (comunque non tenuto alla redazione del bilancio in forma ordinaria o alla redazione della nota integrativa) sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate (es. “la società xxx, con codice fiscale yyy, ha ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA – sezione Trasparenza”).

(Fonte: fiscoetasse)

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