Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Presentazione delle domande dal 17 settembre al 10 dicembre 2025

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Dotazione finanziaria: 134.018.568,13 euro (di cui il 40% per investimenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e il 50% per le imprese energivore).

Beneficiari.

Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

I progetti di investimento devono riferirsi a una sola unità produttiva dell’impresa proponente e mirare ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • migliorare l’efficienza energetica nello svolgimento delle attività aziendali;
  • ottimizzare l’impiego delle risorse, riducendone il consumo anche attraverso pratiche di riuso, riciclo, recupero di materie prime o utilizzo di materiali riciclati.

Gli interventi devono avere come finalità esclusiva il miglioramento ambientale dei processi produttivi. Non sono ammessi progetti che comportino un incremento della capacità produttiva, salvo incrementi tecnici contenuti entro il 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi nell’ambito del regime temporaneo, l’aumento massimo consentito è pari al 2% rispetto al livello iniziale.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Spese ammissibili:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Agevolazioni.

Il bando rimanda al decreto direttoriale 23 dicembre 2024, che stabilisce le percentuali di intensità massima del contributo a fondo perduto, calcolate sui costi ammissibili e differenziate per dimensione di impresa e tipologia di investimento, secondo il Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).

In dettaglio, le aliquote sono:

  • Piccole imprese → fino al 60% dei costi ammissibili;
  • Medie imprese → fino al 50% dei costi ammissibili;
  • Grandi imprese → fino al 40% dei costi ammissibili.

 In ogni caso, l’intensità può variare in funzione della tipologia di intervento (es. efficienza energetica, riciclo, uso di materie prime seconde), ma queste sono le soglie massime previste.

Rispetto al bando precedente, non è più prevista la possibilità di richiedere l’attivazione nell’ambito del regime temporaneo legato all’emergenza Ucraina, la cui validità si avvicina alla scadenza fissata al 31 dicembre 2025

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025 (a graduatoria).

Riferimento di legge: D.M. 21.10.2022

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