Contributi ai Comuni per efficienza energetica

Aperto dal 5 maggio 2025 fino a esaurimento fondi

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Beneficiari: Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso gli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici:

  • a) insistenti sul territorio nazionale di proprietà dei soggetti beneficiari, restando, pertanto, espressamente escluse fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi, fatti salvi i casi in cui gli edifici oggetto di intervento o parte di essi siano utilizzati a titolo gratuito da altre Amministrazioni pubbliche;
  • b) adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l’esercizio di attività economica.

Gli interventi devono:

  • a) prevedere la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica (“APE ex ante”), rilasciato da un soggetto accreditato;
  • b) essere realizzati mediante l’acquisto di beni e servizi, proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA in riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, ovvero al bando “Servizi per la gestione dell’energia” in caso di acquisto dell’APE ex ante. Deve trattarsi, in particolare, di beni e servizi:
    – i. appartenenti alle categorie e ai prodotti indicati nella “Tabella prodotti POC ENERGIA/CSE 2025” (impianti fotovoltaici; impianti solari termici; impianti a pompa di calore per la climatizzazione; sistemi di relamping; chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; sistemi ibridi; servizi di certificazione energetica (APE);
    – ii. che abbiano le caratteristiche tecniche standardizzate previste nei capitolati speciali di cui alla “Tabella prodotti POC ENERGIA/CSE 2025” relativamente alle tecnologie ivi previste;
    – iii. la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi capitolati speciali POC ENERGIA.

Non sono in nessun caso ammissibili:

  • a) gli interventi su edifici non in possesso dei requisiti di agibilità; 
  • b) i soli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in via complementare rispetto all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all’intervento di efficientamento. L’impianto di produzione deve essere dimensionato per gli effettivi fabbisogni e almeno l’80 per cento dell’energia prodotta deve essere utilizzata per finalità di autoconsumo.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino al 100 per cento delle spese ammissibili. L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, di volta in volta vigente alla data di
attivazione delle procedure di acquisizione sul MePA, che attualmente è pari ad euro 221.000,00, IVA esclusa.

Le procedure di acquisizione dei prodotti di cui alla “Tabella prodotti POC ENERGIA/CSE 2025” saranno attivabili sul MePA a decorrere dall’8 aprile 2025.

Termini di presentazione delle domande: dal 5 maggio 2025 fino a esaurimento fondi.

[A_000241]

Riferimento di legge: D.Dir. 21.02.2025

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