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ApprofondisciLe imprese che utilizzano il patent box devono prestare attenzione alla prossima dichiarazione dei redditi. I soggetti che hanno inviato l’istanza di ruling nel 2020, ad esempio, devono esercitare l’opzione nella dichiarazione, mentre le imprese che hanno firmato l’accordo di ruling nel 2020 devono indicare la quota di reddito agevolabile dal primo anno dell’istanza fino al 2020. Le imprese che avevano presentato nel 2015 l’istanza e hanno firmato l’accordo sono chiamate a confermare in questa dichiarazione la volontà di rinnovo quinquennale, laddove abbiano inviato la richiesta all’agenzia delle Entrate nel 2019. La dichiarazione dei redditi è riportata in primo piano dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9/E del 10 febbraio 2021.
Sono molte le imprese che “dimenticano” di inserire l’opzione in dichiarazione; questo è determinato dal fatto che spesso i consulenti che seguono le pratiche di ruling non sono gli stessi che presentano la dichiarazione dei redditi.
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Il decreto del 28 novembre 2017, quando fa riferimento agli effetti della sottoscrizione dell’accordo per la fruizione dell’agevolazione patent box, all’articolo 4, comma 4, sancisce che “la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata […] nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling”.
La risoluzione 9/E/2021 ricorda che la relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare, in alternativa, istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore”.
Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ritiene che le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possano essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini Irpef/Ires e Irap, relative al periodo d’imposta 2016, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973. Le variazioni in diminuzione sconteranno le aliquote Irpef/Ires e Irap vigenti per l’anno d’imposta 2016.
La risoluzione sottolinea inoltre che il legislatore ha assunto il cosiddetto “principio di cassa” quale criterio cardine per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires.
Precisa che “al riguardo si è del parere che il principio di cassa richiamato dalle disposizioni legislative in materia di deduzione forfettaria dell’Irap ai fini dell’Ires debba essere applicato anche nel caso in cui l’Irap dovuta per un determinato anno di imposta venga poi rettificata a favore. Si ritiene corretto, in particolare, imputare la riduzione della citata deduzione forfettaria nel periodo d’imposta in cui il credito Irap emerso in sede di dichiarazione integrativa a favore diviene utilizzabile”.
Le imprese che avevano presentato l’istanza nel 2015 sono chiamate a confermare la volontà di rinnovo quinquennale nella dichiarazione del 2020. Lo possono fare quelle che entro il 30 settembre 2019 hanno inviato apposita richiesta di rinnovo. Non possono cogliere questa opportunità le aziende che avevano agevolato il marchio in quanto lo stesso è stato tolto dai beni ammessi al patent box.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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