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ApprofondisciLa nuova misura di sostegno alle famiglie entrerà in vigore a partire dal mese di marzo 2022 e sarà erogata per importi variabili a seconda dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare. La misura sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Il diritto al sostegno viene esteso anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno due anni.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per le prime tre annualità, è istituita una ulteriore maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
La maggiorazione mensile spetta:
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
(Fonte: Ipsoa)
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