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Settore agroalimentare: riparte lo strumento dei Contratti di sviluppo

Dopo l’approvazione dell’Unione Europea, lo sportello dei Contratti di Sviluppo per l’ambito agroalimentare sarà nuovamente operativo a breve.

Il Contratto di sviluppo, istituito dall’articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 e attivo dal 2011, è lo strumento principale volto a supportare programmi di investimento di grande portata che siano strategici e all’avanguardia.

La legislazione che governa questo meccanismo ha subito, nel tempo, rilevanti cambiamenti con l’obiettivo di rendere più rapide le procedure di accesso e di rispondere in modo più efficace alle necessità espresse dal panorama produttivo del paese.

L’interruzione delle richieste all’inizio dell’anno da parte del Mimit è stata essenziale per allineare la normativa dei contratti di sviluppo per l’agroindustria alle nuove direttive UE riguardanti gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale.

I progetti di sviluppo possono essere portati avanti da una o più aziende, siano esse italiane o straniere, di ogni dimensione (in linea con le normative europee applicabili in ogni momento). Inoltre, il progetto di sviluppo può essere attuato in collaborazione, utilizzando anche il meccanismo del contratto di rete.

Il recente decreto del 19 aprile 2023, pubblicato il 16 giugno in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito una nuova struttura delle agevolazioni disponibili, basata sulla grandezza dell’impresa e sulla localizzazione del progetto.

Nei Contratti di sviluppo, i soggetti che ricevono i benefici sono suddivisi in:

  • soggetto proponente, cioè l’azienda che propone il progetto di crescita ed è garante della sua coerenza sia dal punto di vista tecnico che economico;
  • imprese aderenti, cioè le altre aziende che, se presenti, mettono in atto progetti di investimento nell’ambito del progetto.

A partire dal 2023, le rate di agevolazione sono state modificate. Mentre precedentemente erano del 40% per il Centro-Nord e del 50% per il Sud, ora sono state aggiornate come segue:

  • nel Centro-Nord, l’agevolazione può arrivare fino al 50%, variando in base alle dimensioni dell’azienda;
  • nel Sud, l’agevolazione può raggiungere il 60%, anch’essa variabile in base alle dimensioni dell’impresa.

Gli investimenti che possono beneficiare di queste agevolazioni sono quelli avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno, a partire da una soglia di 7,5 milioni di euro. Questi investimenti devono riguardare la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli definiti a livello europeo e rientrare in una delle seguenti categorie:

  • fondazione di una nuova struttura produttiva;
  • espansione di una struttura produttiva già in funzione;
  • diversificazione delle operazioni di un impianto esistente;
  • modifica sostanziale del processo produttivo globale di un impianto esistente, attraverso l’adozione di un nuovo metodo produttivo o il miglioramento significativo del metodo produttivo attuale.

La normativa stabilisce che gli investimenti proposti devono rispettare almeno due dei seguenti criteri:

  • generare un impatto positivo sull’occupazione;
  • creare o rafforzare sistemi di filiera, sia diretti che estesi;
  • introdurre innovazioni, che possono riguardare il prodotto, il processo, l’organizzazione o le strategie di marketing, in linea con le migliori pratiche internazionali;
  • avere una presenza consolidata sui mercati internazionali o la capacità di attrarre capitali esteri;
  • includere investimenti focalizzati sull’efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni o sull’adozione di pratiche di economia circolare, che rappresentino almeno il 50% del valore totale del progetto.

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