Contratti di sviluppo
Sportello semiconduttori aperto dal 30 aprile 2024
CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STRUMENTO.
La normativa attualmente in vigore, valevole per il periodo di programmazione 2014-2023, consente la finanziabilità di:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (il Decreto direttoriale dell’11 ottobre 2023 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, possono essere finanziati anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione e opere infrastrutturali. I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda.
Spese ammissibili: suolo aziendale e sue sistemazioni; opere murarie e assimilate; macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici, brevetti, licenze; personale; ricerca contrattuale; materiali; infrastrutture specifiche aziendali.
Investimento minimo: 20.000.000 euro (7.500.000 qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse).
Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione, in forma singola o aggregata. I soggetti beneficiari si suddividono in:
- soggetto proponente: l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti: le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
Forme di agevolazione (anche in combinazione tra loro): finanziamento agevolato, nel limite del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa. L’entità delle agevolazioni è determinata sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione di impresa.
Tipologia di istruttoria: a sportello.
Contratti di sviluppo: nuovo sportello semiconduttori.
I progetti dovranno contribuire a uno degli obiettivi seguenti, o a entrambi:
- sviluppo dell’industria nazionale dei semiconduttori, nelle diverse fasi che ne compongono il processo di produzione;
- crescita e sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
In linea con la disciplina dei Contratti di sviluppo, i programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro.
La misura agevolativa intende supportare specifici progetti in grado di introdurre in Italia capacità distintive nella fabbricazione dei semiconduttori o nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per la filiera continentale. Nel caso di programmi di sviluppo oggetto di notifica alla Commissione europea, potranno essere riconosciute tempistiche realizzative maggiori rispetto a quelle stabilite dalla disciplina ordinaria dei Contratti di sviluppo.
Le agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).
Termini di presentazione delle domande: dal 30 aprile 2024.
Nuovo sportello Net Zero, Rinnovabili e batterie.
I Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in ottica di rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica. Si intendono dispostivi utili per la transizione ecologica:
- le batterie;
- i pannelli solari;
- le turbine eoliche;
- le pompe di calore;
- gli elettrolizzatori;
- i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).
Termini di presentazione delle domande: dal 27 giugno 2024.
Investimenti per sostenibilità processi produttivi
Con una dotazione di 350 milioni di euro, apre il giorno 11 novembre 2024 un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione.
Le risorse stanziate sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale
concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la
cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9
dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di
salvaguardia ambientale. I progetti d’investimento devono essere volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni
di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile
e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino
interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in
un più ampio programma di investimenti;
d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Domande dall’11 novembre 2024
Mini-contratti di sviluppo
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 che istituisce la
piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Regolamento STEP), con D.M. 12 agosto 2024
è stato istituito il nuovo intervento a supporto della realizzazione di investimenti in grado di sostenere
lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del
valore negli ambiti individuati dal Regolamento STEP (cd. “Mini Contratti di Sviluppo”).
A tale scopo il decreto destina al nuovo intervento risorse del PN RIC per un importo pari a 300 milioni
di euro articolati come segue:
a) quanto ad euro 100.000.000,00, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento
presentati esclusivamente da PMI, a valere sulle risorse della Priorità 1 del Programma;
b) quanto ad euro 200.000.000,00, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento
presentati da PMI anche da imprese di grandi dimensioni, a valere sulle risorse della nuova
Priorità 4 del Programma.
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento proposti dalle imprese finalizzati allo sviluppo
e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP, o allo sviluppo delle
relative catene del valore, di seguito riportate:
a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
I piani di investimento possono avere ad oggetto: la creazione di una nuova unità produttiva,
l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente, la riconversione di un’unità
produttiva esistente e la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente.
Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER e nei limiti delle
intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella sola forma del contributo a
fondo perduto a copertura delle spese ammissibili, secondo le seguenti percentuali:
a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).
[sviluppo] [ricerca] [innovazione] [tecnologia] [mobilità] [sostenibilità] [pnrr] [next generation eu] [finanziamenti agevolati] [agevolazioni imprese] [pnrr bandi]
[A_000020]
Riferimento di legge: D.M. 09/12/2014 e ss.mm.ii.
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