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Dopo l’introduzione formale dell’iperammortamento nella Legge di Bilancio, è arrivato il decreto attuativo che definisce le regole operative per accedere all’agevolazione. Il provvedimento, firmato il 4 maggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, chiarisce modalità, tempi, documentazione richiesta e controlli per le imprese che intendono beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili.
La misura riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, indicati negli Allegati IV e V alla legge, e gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Sono agevolabili gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, il completamento dell’investimento coincide con la data di effettuazione secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR. Rientrano quindi anche gli investimenti completati nel 2026, anche se ordinati nel 2025.
Nel caso di beni acquisiti tramite leasing finanziario, il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.
Per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, invece, rileva la data di fine lavori.
Il decreto introduce inoltre il concetto di “struttura produttiva”, intesa come sito composto da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Questa diventa l’unità di riferimento per le comunicazioni da inviare al GSE.
Una delle principali novità operative riguarda la procedura di accesso al beneficio, che sarà gestita telematicamente tramite una piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE.
Il percorso prevede tre passaggi obbligatori e sequenziali.
L’impresa deve trasmettere, per ciascuna struttura produttiva, i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione e, per i beni energetici, la data prevista di entrata in funzione.
Questa comunicazione rappresenta l’avvio della pratica.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche del GSE, l’impresa deve inviare una comunicazione di conferma. In questa fase devono essere indicati la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i relativi riferimenti alle fatture.
Per i beni in leasing finanziario, l’adempimento si considera assolto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.
La comunicazione di conferma non può includere beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
La comunicazione finale deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028, con possibilità di proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
La comunicazione deve essere accompagnata dalle attestazioni relative al possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Tra le novità più rilevanti del decreto c’è l’introduzione di due comunicazioni periodiche obbligatorie, finalizzate al monitoraggio della spesa pubblica.
Entro il 20 gennaio di ogni anno, l’impresa dovrà trasmettere le informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio.
Entro il 30 giugno successivo, dovrà invece inviare una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Si tratta di un adempimento aggiuntivo da considerare con attenzione nella pianificazione amministrativa e fiscale.
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta.
La fruizione resta comunque subordinata alla ricezione dell’esito positivo da parte del GSE.
Le aliquote di maggiorazione sono articolate su tre scaglioni:
| Ammontare degli investimenti | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Gli scaglioni sono calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità.
Un elemento da segnalare riguarda i beni immateriali. Nel testo finale del decreto non compare più il riferimento esplicito ai costi sostenuti per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V tramite canoni, inclusa la modalità software-as-a-service.
Rispetto alle bozze precedenti, questa eliminazione rappresenta un cambiamento importante. Resta da verificare se il tema sarà chiarito in una successiva circolare operativa, ma il testo attuale non contiene più questa previsione espressa.
Il decreto stabilisce che l’apertura della piattaforma informatica del GSE, i modelli di comunicazione e le relative istruzioni saranno definiti con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT.
I provvedimenti saranno pubblicati sui siti istituzionali del Ministero, del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it.
Alla data di pubblicazione del decreto attuativo, i modelli non risultano ancora disponibili. Le imprese dovranno quindi monitorare i canali ufficiali per conoscere tempi e modalità operative.
Il decreto conferma l’obbligo di documentare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione tramite una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica.
La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo sono abilitati anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Tutti i soggetti incaricati devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa.
Un aspetto rilevante è che non è prevista la possibilità di utilizzare una semplice autodichiarazione per gli investimenti di basso valore.
È inoltre richiesta una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Questa deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate alla revisione, da revisori legali o società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Il decreto non prevede un rimborso per queste spese.
Il decreto disciplina anche i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
Sono agevolabili, tra gli altri, gruppi di generazione dell’energia elettrica, trasformatori, misuratori, impianti per la produzione di energia termica a uso esclusivo come calore di processo, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio asserviti ai gruppi di generazione.
Per i sistemi di accumulo, il decreto prevede un vincolo specifico: devono essere collegati all’acquisto di nuovi sistemi di generazione di energia e risultare proporzionati agli stessi.
Il dimensionamento degli impianti è soggetto a un limite: la producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Per il fotovoltaico resta il vincolo relativo ai pannelli: possono essere utilizzati solo quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).
Il GSE effettuerà verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati. Le imprese dovranno conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria, incluse perizie, certificazioni contabili, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni.
Il decreto individua diverse cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio. Tra queste rientrano la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione, l’assenza dei requisiti di ammissibilità, la documentazione irregolare non sanabile, la mancata conservazione dei documenti, le false dichiarazioni e l’impedimento ai controlli.
In caso di fruizione indebita, il GSE trasmette gli elementi all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il decreto attuativo rende finalmente operativo il quadro dell’iperammortamento, ma introduce anche un percorso procedurale articolato e una documentazione particolarmente rigorosa.
Per le imprese interessate, diventa quindi essenziale:
L’iperammortamento rappresenta un’opportunità significativa per sostenere investimenti in innovazione, digitalizzazione ed energia rinnovabile, ma richiede un approccio strutturato fin dalle prime fasi del progetto.
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