Sa Finance al fianco della Filiera dell’Ottone: un modello di eccellenza e sostenibilità
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ApprofondisciIl 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal D.L. n. 34/2019. La norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione.
L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro. Il suddetto limite deve intendersi in senso cumulativo, ovvero al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.
Come procedere alla comunicazione. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.
Le altre imprese (ad esempio quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, e quelle che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali microimprese, imprese individuali e società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus. Nella sola ipotesi in cui l’obbligato (comunque non tenuto alla redazione del bilancio in forma ordinaria o alla redazione della nota integrativa) sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza la necessità di fornire informazioni dettagliate.
Il regime sanzionatorio. In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
L’articolo 22-bis del decreto Milleproroghe introduce una proroga per l’anno 2023: per quest’anno, le sanzioni previste in caso di inosservanza si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati previsti, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, troverà applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.
(fonte: fiscoetasse)
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