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ApprofondisciPer le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, le PMI beneficiarie per ultimare gli investimenti hanno a disposizione 18 mesi in luogo degli ordinari 12 mesi. È quanto prevede la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che rifinanzia la misura per 150 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2023 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Ma questa non è l’unica novità arrivata per l’agevolazione con il nuovo anno.
Dal 1° gennaio 2023 è infatti entrata in vigore la nuova disciplina dei contributi dettata dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 dicembre 2022 (alcuni chiarimenti sulla circolare sono stati forniti dal Ministero con proprio avviso del 9 gennaio 2023) ed è operativa la Sabatini green, che prevede un contributo maggiorato per gli investimenti a basso impatto ambientale.
Entrando nel dettaglio delle diverse novità scattate con il 2023, iniziamo con quelle previste dalla legge di Bilancio 2023.
All’articolo 1, comma 415, in particolare, si concede alle PMI beneficiare 6 mesi di tempo più per completare gli investimenti.
In particolare, per effetto della disposizione, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, gli investimenti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento anziché entro 12 mesi. Per “data di ultimazione dell’investimento” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’avviso del 9 gennaio scorso, per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, che dovrà effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
Altre novità per la misura sono arrivate dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 dicembre 2022, applicabile a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023. Con la circolare è finalmente diventata realtà la Sabatini Green, la misura istituita dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 227, legge n. 160/2019) a sostegno di investimenti a basso impatto ambientale.
Altra novità prevista dalla circolare riguarda l’importo massimo dei finanziamenti concedibili alla singola impresa. Se da un lato tale importo resta confermato a 4 milioni di euro, dall’altro cambiano le modalità di calcolo.
Infatti, mentre secondo le “vecchie” disposizioni tale importo doveva essere riferito considerando tutti i finanziamenti concessi all’impresa, la circolare del 6 dicembre 2022 stabilisce che ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 4 milioni di euro rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti.
Tale modifica rimette in gioco le imprese che hanno già saturato il limite di 4 milioni di euro dei finanziamenti ottenibili.
Ulteriore innovazione apportata con la circolare del 6 dicembre 2022 riguarda i contratti di leasing. Con una disposizione del tutto nuova viene stabilito che nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene. L’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario.
Con la nuova disciplina resta peraltro confermato il meccanismo agevolativo.
Con l’avvio il 1° gennaio 2023 della Sabatini Green, per investimenti a basso impatto ambientale le imprese possono ottenere lo stesso contributo maggiorato del 3,575% previsto fino al 31 dicembre 2022 per i soli investimenti 4.0.
In particolare, l’ammontare del contributo ministeriale (in conto impianti) è pari agli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso annuo pari al:
Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo, l’impresa dovrà dichiarare:
Con il nuovo anno ha inoltre debuttato la nuova modalità di presentazione delle domande di agevolazione.
A partire dal 1° gennaio 2023, la domanda deve essere compilata, pena l’improcedibilità, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza da riportare nelle fatture elettroniche (sia di acconto che di saldo) riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.
Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Con il cambio di regole, cambia anche la dicitura da apporre sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione. Nuova pure la modalità per apporre tale dicitura.
In particolare, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi del decreto interministeriale 22 aprile 2022, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono quindi riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.
Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP rilevanti non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.
Leggi la scheda dell’agevolazione per saperne di più!
(Fonte: Ipsoa)
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