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Garanzie Sace e fondo Pmi per combattere il caro-bollette

Cosa prevede la bozza di decreto “Aiuti ter” (approvato il 16 settembre in Consiglio dei ministri), con l’articolo dedicato alle “Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia”.

Fondo di garanzia per le Pmi.

Per il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti ter, messi a disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione.
L’ammontare del finanziamento garantito può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro, laddove siano rispettate le medesime condizioni, riportate sopra, per accedere alla garanzia di Sace.

Possono essere concesse garanzie gratuite per ottenere finanziamenti a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia, ma solo a patto che le banche dimostrino di aver concesso prestiti a condizioni economiche di maggior favore. Il beneficio va nella direzione di ridurre i costi determinati dal rialzo dei tassi che si sta accompagnando in questi giorni alle altre criticità, ed è stato introdotto al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese che necessitano di esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici.

I valori da prendere a riferimento per determinare gli importi ammissibili sono quelli delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Saranno utilizzabili sia le garanzie rilasciate da Sace sia quelle rilasciate dal Fondo di garanzia per le Pmi.

Le garanzie Sace.

Le garanzie prestate da Sace sono concesse, stavolta, a titolo gratuito, nel rispetto degli aiuti previsti dalla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria.

Sono concedibili solo nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (Btp) di durata pari al finanziamento concesso. Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. Considerando le misure di aiuto di Stato, autorizzate dalla Commissione Ue, a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da Sace, l’ammontare del finanziamento garantito può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro.

Per poter ottenere la maggiorazione, il beneficiario deve essere classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE; deve inoltre aver subito perdite di esercizio in misura non inferiore al 50% del costo del gas naturale e dell’energia elettrica. Il conteggio viene fatto considerando gli acquisti effettuati dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022. Il prezzo viene calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio del prezzo unitario pagato dall’impresa, in media, per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. L’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al 50% del costo ammissibile e all’80% delle perdite di esercizio subite dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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