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Fondo di garanzia PMI: le misure speciali fino a dicembre 2023

La Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di applicazione della disciplina transitoria e di sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia.

La Legge di Bilancio 2023 (n.197/2022) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di applicazione della disciplina transitoria e di sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (già previsto dalla legge di Bilancio 2022), rifinanziando lo strumento – gestito da Mediocredito Centrale – con 720 milioni di risorse aggiuntive.

Ricapitolando, la disciplina transitoria del Fondo di garanzia a sostegno delle PMI prevede:

  • importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro. A questo proposito ricordiamo che è sospesa l’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano imprese “mid-cap” e PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 milioni di euro che presentano richiesta di agevolazione ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle disposizioni operative del Fondo, in attesa dell’autorizzazione di un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto applicabile per le garanzie concesse in favore di tali imprese;
  • definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria con l’applicazione del modello di valutazione del Fondo, che dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta, sia con dati economico finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria;
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo.

Le percentuali massime di garanzia sono pari a:

  • 80% in favore delle tipologie di imprese e delle operazioni finanziarie per cui non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
  • 80% per operazioni finanziarie a fronte di investimento;
  • 80% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3,4 e 5 del modello di valutazione;
  • 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, in favore di imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Per tutti questi casi la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato secondo quanto previsto dal MISE (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy ndr.) e dal MEF.

Crisi Ucraina.

La legge di Bilancio 2023 ha inoltre prorogato il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito a seguito dell’invasione russa in Ucraina e disciplinato dall’art.1, comma 55 bis della Legge di Bilancio 2022, che prevede:

  • l’innalzamento delle coperture al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai Confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione e consumo energetico (vedi art.16 DL Aiuti ndr.);
  • gratuità dell’intervento del Fondo verso imprese particolarmente danneggiate dalla situazione bellica, così come previsto dalla Commissione Europea (vedi allegato 1 comunicazione 2022/C13 I/01).

(Fonte: Lapam)

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