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Fondi di origine PNRR: ok al cumulo con altre risorse nazionali e locali

La possibilità di combinare fondi del PnRR è ora specificata nelle linee guida per le attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024.

Tale combinazione può avvenire con altre risorse nazionali, regionali o locali, quando necessario per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti o per affrontare aumenti imprevisti dei costi. È tuttavia vietato richiedere il rimborso dello stesso costo da più fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa provenienza.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si distingue per il suo metodo di erogazione dei finanziamenti, che si differenzia da quello di altri fondi UE basati sulle spese effettivamente sostenute e certificate. Invece, si focalizza sul conseguimento di milestone e target prefissati. Le linee guida delineano una distinzione tra i fondi UE e l’Rrf (fondo per la ripresa e la resilienza) in merito alla duplicazione dei finanziamenti:

  • a) Per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti riguarda principalmente le spese effettivamente sostenute, che non devono essere coperte da più fonti di finanziamento UE e nazionali. In altre parole, lo stesso costo di un progetto non può essere rimborsato due volte da fonti pubbliche, sia UE che nazionali.
  • b) Per quanto riguarda l’Rrf, oltre alle spese sostenute, la duplicazione dei finanziamenti deve considerare anche le attività previste per il conseguimento degli obiettivi del PnRR. I costi relativi a tali attività devono essere coperti esclusivamente dall’Rrf.

Nell’ambito dell’Rrf, è importante distinguere tra la duplicazione dei finanziamenti a livello di misura e la duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto, in linea con il documento “Rrf double funding note final” della Commissione Europea del 6 febbraio 2023. È fondamentale ricordare che il Recovery and Resilience Facility è un fondo che fornisce un ampio sostegno finanziario per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, mirando ad attenuare l’impatto sociale ed economico della pandemia da coronavirus e a rendere le economie dell’UE più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide delle transizioni verde e digitale. Questo fondo è finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In dettaglio, nell’ambito dell’Rrf, è importante distinguere tra la duplicazione dei finanziamenti a livello di misura e quella a livello di progetto. Per quanto riguarda la duplicazione dei finanziamenti a livello di misura, non è consentito ricevere supporto da altri fondi UE per coprire i costi stimati delle attività di ciascuna misura del Pnrr necessarie per raggiungere i relativi milestone e target finanziati dall’Rrf. Altrimenti si incorrerebbe in una duplicazione dei finanziamenti a livello di misura del Pnrr. Tuttavia, è possibile ricevere finanziamenti aggiuntivi per la parte non coperta a livello di progetto.

Le linee guida chiariscono che è possibile cofinanziare le misure e i progetti previsti dalle misure del Pnrr con altre risorse nazionali, regionali o locali, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi o per far fronte a incrementi di costi non previsti. Questo non costituisce un caso di duplicazione dei finanziamenti, a condizione che le risorse aggiuntive vengano impiegate per raggiungere le stesse milestone e target previsti e che il contributo finanziario dall’Rrf rimanga invariato. Tuttavia, è importante notare che lo stesso costo di un progetto non può essere rimborsato due volte da fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura.

Le risorse nazionali identificate possono derivare dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), dal Piano di Azione e Coesione (Pac), dai Programmi Operativi Complementari (Poc) o da altre risorse ordinarie del bilancio statale, come previsto dalle leggi di Bilancio e dai decreti ministeriali. Per quanto riguarda le risorse regionali e locali, queste possono essere allocate tramite leggi regionali o decreti degli enti locali.

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