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D.L. Agricoltura: cosa è previsto per il credito ZES

Il Decreto Legge Agricoltura verrà trasformato in legge entro il 14 luglio.

Viene introdotto il nuovo articolo 16-bis nel decreto legge del 19 settembre 2023, n. 124, che prevede per l’anno 2024 un credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, destinato al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Questo nuovo articolo si allinea all’articolo 16 dello stesso decreto, ma presenta anche alcune peculiarità.

Pertanto, la nuova disposizione prevede anche l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16, che regolava la stessa agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Con le nuove disposizioni, per l’anno 2024, si concede alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. Questo beneficio è riservato alle strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, che rientrano nella deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del medesimo Trattato, come specificato nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, con un limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Nello specifico, sono inclusi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, mirati all’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel territorio. Sono compresi anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Inoltre, per quanto riguarda il valore dei terreni e degli immobili, è previsto un limite pari al 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Infine, sono esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.

A tal proposito, il nuovo regime prevede alcune particolarità rispetto a quanto già disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge del 19 settembre 2023, n. 124:

  • Sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4, per i soli investimenti immobiliari, i termini sono dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024).
  • Viene introdotta l’esclusione dall’agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (nel vigente comma 4 il limite è fissato a 200 mila euro).

Infine, è previsto che le modalità di accesso al beneficio, così come i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1 e i relativi controlli, siano definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questo anche per garantire il rispetto del limite di spesa indicato.

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