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Credito d’imposta ZES unica, c’è la percentuale di fruizione

Istituito anche l’apposito codice tributo.

Con il Provvedimento numero 305765 del 22 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha determinato che la percentuale applicabile per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è del 17,6668 per cento.

Il medesimo provvedimento precisa che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario corrisponde al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale sopra indicata, arrotondando il risultato all’unità di euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta disponibile, determinato in base al punto precedente, attraverso il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta viene utilizzato dai beneficiari in compensazione, come disposto dal provvedimento, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Risoluzione n. 39 del 22 luglio è stato istituito il codice tributo relativo a questo credito d’imposta.

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:

“7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

La stessa risoluzione specifica che, nella compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Infine, viene precisato che l’Agenzia delle Entrate, durante l’elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi l’ammontare massimo fruibile, basato sui dati delle comunicazioni inviate all’Agenzia secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024. In caso contrario, il modello F24 verrà scartato.

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