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“Bollino blu” credito d’imposta ricerca e sviluppo: ulteriori proroghe in vista

L’iter normativo sulla certificazione del credito è partito il 21 giugno 2022, ma l’attuazione pare ancora lontana.

Il nuovo Albo dei certificatori, custodito presso il MIMIT, conterrà l’elenco dei soggetti autorizzati a certificare progetti e sottoprogetti, su richiesta delle imprese committenti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività idonee per il riconoscimento dei crediti d’imposta stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del D.L. 73/2022 e sue successive modifiche. Queste attività includono ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (inclusa l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019) applicabili dal 2020 in poi, nonché la ricerca e lo sviluppo (articolo 3 del D.L. 145/2013) relativi al periodo quinquennale 2015-2019.

Questa certificazione sarà concessa a soggetti pubblici e privati che dovranno dimostrare professionalità, onorabilità e imparzialità, con l’obiettivo di proteggere le imprese da eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, anche per progetti precedentemente completati.

Le modalità e i termini per l’iscrizione all’Albo dei certificatori saranno stabiliti da un decreto direttoriale del MIMIT, da pubblicare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM attuativo, prevista 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

L’articolo 3 del DPCM attuativo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce la procedura e il contenuto della certificazione (vedi la scheda di sintesi allegata), che dovrà essere basata sui criteri e le regole definite dal D.M. del 26 maggio 2020 negli articoli 2 (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale), 3 (innovazione tecnologica), 4 (design ed estetica innovativa) e 5 (innovazione digitale 4.0, transizione ecologica ed economia circolare), e dovrà essere in linea con le linee guida elaborate e pubblicate dal MIMIT entro il 31 dicembre 2023. Questo documento sarà cruciale per determinare se sfruttare o meno il servizio di certificazione e consentirà alle imprese di valutare l’idoneità del loro lavoro per quanto riguarda i diversi crediti d’imposta.

Questa certificazione volontaria, definita come “tecnica”, si affiancherà a quella obbligatoria “contabile” rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che verifica l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro coerenza con la documentazione contabile (comma 205 della legge 160/2019). Solo con la certificazione “contabile” l’impresa potrà utilizzare il credito come compensazione fiscale.

La richiesta di certificazione può essere presentata a condizione che le violazioni relative all’uso dei crediti non siano state precedentemente rilevate tramite pvc o contestate mediante un atto impositivo.

Il contenuto della certificazione è suddiviso in cinque punti:

  1. Informazioni sulle capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa o dei soggetti esterni a cui è stata commissionata la ricerca, al fine di valutarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti effettuati o pianificati;
  2. Descrizione dettagliata dei progetti o sottoprogetti;
  3. Motivazioni tecniche che dimostrano il rispetto dei requisiti per l’ammissibilità ai diversi crediti d’imposta;
  4. Dichiarazione del soggetto certificatore in cui attesta l’assenza di conflitti di interesse (come rapporti familiari o partecipazioni dirette o indirette nell’impresa certificata);
  5. Qualsiasi ulteriore elemento ritenuto utile per la supervisione da parte del MIMIT (articolo 4 del DPCM) e per i controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito (comma 207 della legge 160/2019).

Infine, è importante notare che è necessaria una proroga oltre la data del 30 novembre 2023 per la presentazione dell’istanza di sanatoria per il periodo 2015-2019, che potrebbe essere inserita nella legge di conversione del D.L. 132/2023. Questo consentirà alle imprese di avere più tempo per valutare eventuali situazioni ambigue, in attesa delle linee guida del MIMIT e dell’interpretazione della Cassazione in merito alla differenza tra credito non spettante e inesistente, come trattato nell’udienza delle Sezioni Unite del 12 settembre scorso, di cui non è stata ancora depositata la sentenza.

Inoltre, una proroga sarà particolarmente utile alla luce del question time n. 5-01427 in Commissione Finanze della Camera di ieri, in cui il governo ha confermato l’impegno, contenuto nella legge di riforma fiscale (articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5), di adeguare il sistema sanzionatorio in base agli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la distinzione normativa tra la compensazione indebita di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti.

(fonte: Il Sole 24 Ore)

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