Nuovo Fondo di Garanzia PMI
Sempre aperta
Finalità: consentire l’accesso ai finanziamenti per PMI tramite la concessione di una garanzia pubblica sul denaro concesso alle imprese da parte delle banche.
Le imprese che chiedono supporto al Fondo Centrale di Garanzia non ricevono un contributo in denaro, bensì una garanzia pubblica, fino all’80%, a fronte di finanziamenti erogati dalle banche; in caso di insolvenza da parte dell’impresa, la banca verrebbe risarcita direttamente dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di esaurimento dei fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
Il Fondo di Garanzia è uno strumento istituito dalla Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e gestito dal Medio Credito Centrale S.p.A., con la finalità di agevolare l’accesso al credito delle PMI, mediante la concessione di una garanzia pubblica, che si sostituisce o si affianca a garanzie di altra natura, riducendo il rischio del Soggetto Finanziatore sull’importo garantito.
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il regime normativo del Fondo di Garanzia introdotto dal Decreto Legge n.145 del 18 ottobre 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”), riducendo la percentuale di garanzia per operazioni con finalità liquidità al 50% dell’importo del finanziamento.
Beneficiari:
PMI (come da definizione della Commissione Europea inclusa nella Raccomandazione 2003/361/CE) che possono qualificarsi come:
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- Microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese);
- Piccole Imprese (imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese);
- Medie Imprese (imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese).
Importo da stabilire in funzione delle esigenze aziendali, subordinatamente alla valutazione della Banca, al limite massimo di importo di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per singola impresa, pari a € 5.000.000 e al Regime di aiuti disponibile.
La percentuale di garanzia concessa dal Fondo di Garanzia sul singolo finanziamento varia a seconda della tipologia di impresa, della relativa fascia di merito creditizio (fascia di rating determinata in base al Modello di Valutazione del merito di credito del Fondo di Garanzia), della finalità dell’operazione finanziaria garantita, come di seguito riportato:
- Finalità Investimento: garanzia del 80% per fasce di rating da 1 a 4
- Finalità Liquidità: garanzia del 50% per le fasce di rating da 1 a 4, garanzia fino all’80%, nelle Regioni in cui sono operative le c.d. Sezioni Speciali, che integrano la garanzia del Fondo di Garanzia
- Preammortamento fino a 24 mesi
- In favore delle microimprese la garanzia è concessa a titolo gratuito
- Per le altre tipologie di imprese il rilascio della garanzia prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo di Garanzia pari allo 0,5% dell’importo garantito per le Piccole Imprese, all’1% per le Medie Imprese, mentre è concessa a titolo gratuito per le Microimprese, con ulteriori casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto)
- In caso di mancato perfezionamento del finanziamento, successivamente alla delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, per cause diverse rispetto alla rinuncia da parte del Cliente, è previsto il pagamento di una commissione dell’importo di Euro 300,00, qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie non perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo di Garanzia nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. Tale commissione non sarà dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al Mutuo Garantito da parte del Cliente, purché comunicata alla Banca a mezzo PEC.
[garanzia] [mcc] [medio credito] [fondo di garanzia] [finanziamenti] [662]
Riferimento di legge: L. 662/1996
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