Iperammortamento
Di prossima pubblicazione
Dotazione finanziaria: 8,4 miliardi (per investimenti effettuati dal 2026 e fino al 30 settembre 2028)
OBIETTIVI DELLA MISURA
Quest’agevolazione si configura come un pilastro della politica industriale per il prossimo futuro, puntando a stimolare l’acquisto di beni strumentali avanzati e, al contempo, a incentivare quelle imprese che, attraverso i loro progetti, contribuiscono attivamente alla transizione ecologica. Di seguito gli obiettivi principali:
- sostenere la trasformazione digitale e tecnologica delle imprese;
- favorire l’autoproduzione da fonti rinnovabili;
- incrementare la competitività del sistema produttivo italiano;
- sostituire i crediti d’imposta dei precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0 con un meccanismo basato sulla maggiorazione degli ammortamenti.
BENEFICIARI
L’agevolazione è destinata a:
- tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica;
A condizione che:
- siano in regola con sicurezza sul lavoro e contributi (DURC);
- non si trovino in procedure concorsuali o situazioni di grave difficoltà;
- non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili:
1) Beni strumentali 4.0 (materiali e immateriali)
- investimenti in beni materiali (macchinari, impianti e attrezzature) e immateriali (software gestionali, applicativi e soluzioni digitali integrati con i processi produttivi) strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si noti che si tratta di elenchi aggiornati e riproposti ex novo come nuovi allegati annessi alla legge di bilancio 2026.
- Al momento non risultano ammissibili i canoni per l’accesso ai beni immateriali in modalità SaS (software as-a-service.)
2) Impianti per energie rinnovabili
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- Il vincolo Made in EU viene rimosso.
- Resta invece una disciplina più restrittiva per il fotovoltaico: in questo caso, per l’autoproduzione da fonte solare, risultano agevolabili solo determinati moduli fotovoltaici made in Europe, con una platea di fornitori più circoscritta rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.
Sono ammissibili gli investimenti completati nel 2026 con ordini effettuati nel 2025
L’investimento si intende realizzato con la avvenuta consegna del bene. Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.
Per accedere alla misura sono previsti cinque passaggi obbligatori:
- Comunicazione preventiva (rappresenta l’avvio della pratica)
- Comunicazione di conferma dell’investimento (va effettuata entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE e versato un acconto pari al 20% per ogni bene. Per i beni in leasing fa fede la stipula del contratto)
- Comunicazione di completamento (dopo avvenuta interconnessione dei beni e entro il 15 novembre 2028)
- Entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio
- Entro il 30 giugno di ogni anno una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Una volta inviata la comunicazione di completamento, il bene deve anche essere entrato in funzione. Ad esempio: se la comunicazione di completamento (con entrata in funzione) è inviata il 30 dicembre 2027 e il GSE risponde positivamente il 7 gennaio 2028, la maggiorazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 30 dicembre 2027.
La perizia asseverata è richiesta per tutte le tipologie di investimento di cui agli allegati IV e V . Non sarà quindi più possibile ricorrere alla semplice autodichiarazione per i beni di importo più contenuto.
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, utile per calcolare in modo agevolato ammortamenti e canoni di leasing. Di seguito le aliquote applicate:
- +180% fino a €2,5 milioni (agevolazione fiscale pari al 43,2%)
- +100% tra €2,5 e 10 milioni (agevolazione fiscale pari al 24%)
- +50% tra €10 e 20 milioni (agevolazione fiscale pari al 12%)
Alcune precisazioni:
- Considerando un’aliquota IRES del 24%, una maggiorazione del 180% permette di recuperare fiscalmente circa il 43,2% del valore investito. Le percentuali del 100% e del 50% generano vantaggi rispettivamente pari al 24% e al 12%. Si tratta di livelli di beneficio molto elevati, che rendono particolarmente vantaggioso programmare investimenti orientati alla sostenibilità.
- Sono ammissibili investimenti tramite acquisto o leasing.
- È possibile cumulare con altre agevolazioni, purché il costo da maggiorare sia considerato al netto di contributi ottenuti per gli stessi beni.
TEMPISTICHE
- La misura entrerà in vigore con apposito decreto direttoriale.
- Sarà attiva per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
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Agevolazioni
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