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Indennizzo per operatori di polizia locale

Entro un anno dalla guarigione

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Regione Lombardia riconosce un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall’operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del proprio servizio.

La misura riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 01/01/2020.

Beneficiari: operatori di polizia locale che, nello svolgimento del proprio servizio, siano stati vittima di un reato, causa diretta di danni fisici o lesioni che abbiano comportato l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

Importo dell’indennizzo: euro 20,00 giornalieri, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa, fino all’ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro. Ai fini della quantificazione dell’importo del beneficio economico, sono conteggiati anche i giorni festivi.

Tale contributo è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o da fondi assicurativi privatamente attivati.

Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti beneficiari presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso al contributo economico entro un anno dalla data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro.
Alla domanda di accesso al contributo economico deve essere allegato il referto medico a suo tempo redatto, unitamente alla relazione di servizio predisposta dal Comando o Servizio di Polizia Locale da cui dipendeva l’operatore al momento del fatto. In caso di referto medico con una prognosi di inabilità temporanea assoluta non superiore ai 20 giorni, l’istante dovrà dichiarare di aver provveduto a presentare querela per il reato di cui ritiene di essere persona offesa. In assenza di querela, la domanda non è ammissibile.

La domanda di accesso al beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo può essere presentata solo dagli operatori che, al momento dell’evento, erano dipendenti di un Ente locale del territorio lombardo.

Per gli eventi occorsi precedentemente al 25/03/2021 e, comunque, a far data dal 01/01/2020, il termine di un anno decorre dal 25/03/2021.

Modalità di presentazione della domanda:

  • tramite Servizio postale;
  • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • tramite consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia.

[contributo] [indennizzo] [indennità] [polizia] [polizia locale] [rimborso] [familiari] [servizio]

Riferimento di legge: L.R. Lomb. 6/2015 art 20 bis comma 1 bis

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