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Incentivi fiscali a investimenti in startup e PMI innovative

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L’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più startup innovative. Il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può accedere all’agevolazione fiscale per un investimento massimo di euro 100.000,00 (euro 300.000,00 nel caso di investimento in PMI innovative).

L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale è concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”. Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.

Sono esclusi gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica, e quelli effettuati in startup o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, tra cui le imprese del settore pesca e acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.

Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta:
  • può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 100.000,00, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000,00 nel caso di investimento in startup innovative;
  • può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di euro 300.000,00, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000,00 in caso di investimento in PMI innovative.

Qualora la detrazione fosse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Tali disposizioni si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 01/01/2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta istanza tramite l’apposita piattaforma informatica.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 01/03 e il 30/04/2021.

[innovazione] [start-up] [imprese innovative] [capitale] [investimenti] [dpcm] [covid] [covid 19]

Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 38 commi 7 e 8 e ss.mm.ii.

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