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Fondo per la transizione energetica nel settore industriale

Bando di prossima pubblicazione

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

La rilocalizzazione delle emissioni di CO2 consiste in  una situazione in cui, a causa del costo delle politiche climatiche, in alcuni settori le imprese tendono a trasferire la produzione in altri paesi con limiti di emissione meno rigorosi.

Il Fondo è finalizzato a fornire un aiuto di Stato alle imprese in settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra, trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.

Beneficiari: imprese che siano validamente costituite al momento della presentazione della domanda e operino:

  1. in uno dei settori o sotto-settori elencati nell’ALLEGATO II della comunicazione della Commissione (2012/C158/04), ovvero
  2. nell’ALLEGATO I della comunicazione della Commissione (2020/C317/04).

Periodo di sostenimento delle spese e intensità di aiuto.

  1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese che hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020, con sede legale nello Spazio economico europeo, e sede operativa in Italia.
    L’importo massimo di aiuto concedibile non può essere superiore al 75% rispetto ai costi ammissibili e sostenuti dal beneficiario nel corso dell’anno 2020;
  2. possono beneficiare degli aiuti le imprese che hanno sostenuto e sosterranno costi delle emissioni indirette tra il 01/01/2021 e il 31/12/2030, con sede legale nello Spazio economico europeo, e sede operativa in Italia.
    L’importo massimo di aiuto concedibile non può essere superiore al 75% rispetto ai costi ammissibili e sostenuti dal beneficiario a decorrere dell’anno 2021.

Agevolazione: l’aiuto è parametrato, tra le altre cose, sulla base del prezzo a termine delle quote UE di CO2 e sull’attività dell’impresa (espressa, a seconda delle casistiche, in termini di consumo elettrico o di numero di prodotti fabbricati, limitatamente ai prodotti ricadenti nei settori ammissibili sopra esposti) e viene concesso nella forma di sovvenzione diretta, sulla base di una procedura valutativa.

Le imprese hanno diritto al beneficio esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalla domanda di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi. 

Termini di presentazione delle domande: di prossima pubblicazione.

[industria] [emissioni] [energia] [transizione ecologica] [green] [green deal]

[A_000042]

Riferimento di legge: D.Lgs 30_13.03.2013 art. 27 comma 2

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