Servizio gestito da Agevola SRL Società Benefit

Fondo Energia Veneto

Bando aperto fino a esaurimento fondi

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007): B (esclusi 05,06,09.1), C (esclusi 12.0, 19.1, 24.1), E, F, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.

E’ necessaria la disponibilità della Sede operativa, oggetto dell’intervento agevolato, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Agevolazione:

Finanziamento agevolato fino all’80%,

Cosi composto:

  • una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo pari al 50,0% del finanziamento agevolato
  • una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso non superiore al “tasso convenzionato” per il rimanente importo del finanziamento agevolato.

Durata del finanziamento: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18 mesi).

Contributo a fondo perduto fino al 20%.

Importo dell’investimento totale ammissibile:

  • minimo euro 100.0000,00 iva esclusa
  • massimo euro 600.000,00 iva esclusa;

Il Fondo supporta Progetti di efficientamento energetico delle imprese, rivolti sia al ciclo produttivo, sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l’autoconsumo e la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l’installazione dei relativi impianti.

In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:


A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo:

  • 1) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) e a minore consumo energetico in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella Sede operativa oggetto di intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  • Motori elettrici
  • Forni
  • Presse
  • Compressori
  • Generatori di calore, cogeneratori, pompe di calore
  • Sistemi di trasporto/movimentazione interni alla Sede operativa
  • 2) acquisto e installazione di sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in grado di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi nella Sede operativa oggetto di intervento, ivi compresi i dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o quali, a titolo
    esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  • Inverter
  • Rifasatori
  • Pompe di calore / scambiatori di calore
  • 3) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione
    tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, ecc.), compresi dispositivi autonomi per il
    controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti.


B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali:

  • 1) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative quali, a titolo
    esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  • Coibentazioni dell’involucro edilizio
  • Sostituzione serramenti e/o pareti vetrate
  • Realizzazioni di pareti ventilate
  • Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti
  • Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare
  • 2) interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento negli edifici delle unità operative, tramite generatori di calore (compresi cogeneratori e/o pompe di calore) non
    alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in sostituzione dei generatori di calore/freddo in uso nella sede oggetto di intervento.
    Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili.

C. Installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi:

acquisto e installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi (impianti destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nella Sede operativa oggetto dell’intervento), compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio, esclusivamente nell’ambito di un progetto che comprenda almeno uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere A e/o B, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

  • Impianti fotovoltaici
  • Impianti solari termici


Gli interventi di cui alla presente lettera C concorrono al computo del risparmio di energia primaria e di riduzione di emissioni dirette ed indirette di CO2 eq. di cui al successivo comma 8.2 punto 3.


D. Installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo:

  • 1) acquisto e installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo.

Sono esclusi dai benefici, di cui al presente provvedimento, le spese inerenti edifici e fabbricati per interventi realizzati dall’impresa affittuaria in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari, o, viceversa, realizzati dal proprietario/i senza assenso dell’impresa affittuaria.

Il progetto dovrà prevedere una diagnosi energetica ante intervento, realizzata secondo le specifiche previste dal D.Lgs. n. 102/2014 e avente data di redazione a partire dal 01 gennaio 2024, per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e delle opportunità di miglioramento più significative. Gli interventi per i quali viene presentata la domanda di agevolazione devono rientrare tra le misure da attuare indicate nella diagnosi energetica.
La diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati e ai consumi energetici dell’anno solare 2023; solamente qualora questi non siano disponibili o rappresentativi occorre motivare la scelta effettuata nella diagnosi energetica e riproporzionare quindi i dati disponibili su base annuale. La diagnosi energetica deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica ai sensi del D. Lgs. n. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all’art. 8 comma 1 del Decreto (società di servizi energetici ESCO ed esperti in gestione dell’energia EGE).

Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell’Unione già in vigore. Possono essere agevolati interventi finalizzati a conformarsi a norme dell’Unione Europea adottate ma non ancora in vigore a condizione che l’intervento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima che le norme entrino in vigore.

La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% di consumo di energia primaria o di riduzione di gas effetto serra rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto.

Per interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali di cui alla precedente lettera B, si dovrà
conseguire, in alternativa, uno dei seguenti risultati rispetto alla situazione ante intervento:

  • a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria, (media – minimo il 30 %), che comporti un risparmio di energia primaria di almeno il 30%;
  • b) una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Sono esclusi dagli interventi immobili ad uso residenziale, aventi categorie catastali da A1 ad A9 e A11.

Per interventi di installazione di impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo e/o la produzione dell’energia
necessaria ad alimentare i cicli produttivi, di cui alla precedente lettera C:

  • a) l’energia prodotta annualmente a regime (elettrica e/o termica) non può essere superiore al corrispondente fabbisogno energetico indicato nella diagnosi energetica.
  • b) l’apparecchiatura per l’accumulo/stoccaggio assorbe almeno il 75% dell’energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.
  • c) possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell’arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte (Legge 186/1968, art.2).

L’utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all’allegato VII della
direttiva (UE) 2018/2001.

L’utilizzo di impianti di cogenerazione è consentito limitatamente ad impianti di cogenerazione ad alto
rendimento quale definita all’articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Le Sedi operative oggetto dell’investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

Procedura valutativa a sportello con punteggio minimo fino ad esaurimento dei fondi.

[A_000223]

Riferimento di legge: D.g.r. 1418_28.11.2024

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