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Finanziamento regionale opere di pronto intervento

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Entità agevolazioni
Procedura

Il finanziamento regionale per la realizzazione delle opere di pronto intervento è destinato ai Comuni aventi popolazione residente fino a 20.000 abitanti. Per i Comuni situati in territori montani o parzialmente montani, il limite di popolazione residente è esteso fino a 25.000 abitanti.

Beneficiari: la procedura amministrativa può essere attivata direttamente dall’Amministrazione comunale avente diritto, ovvero tramite una delle forme associative di cui al titolo V del D.Lgs n.267/2000.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati con la modalità della “somma urgenza”, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs n.50/2016, il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità.
Gli interventi devono interessare esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l’uso delle quali, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità.

I danni devono essere strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultino oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente.

Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate a seguito dell’evento calamitoso, ovvero a ripristinare il collegamento ad infrastrutture di primaria necessità.

Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d’arte. Non possono essere finanziati interventi su opere per le quali si possa stabilire che non siano stati effettuati tempestivi interventi di manutenzione.

Tempistiche:

  • entro 24 ore dalla data dell’accertamento dell’evento calamitoso: dichiarazione di somma urgenza delle opere ed immediata esecuzione dei lavori;
  • entro le successive 24 ore: ordine dei lavori all’impresa appaltatrice;
  • entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori: compilazione della perizia giustificativa dei lavori e trasmissione, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante.

Entità del contributo (max. 100.000 euro):

  • 100% delle spese per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 5.000 e fino a 20.000 abitanti;
  • 80% delle spese per i Comuni montani e parzialmente montani al di sopra dei 20.000 abitanti e fino a 25.000 abitanti.

[opere] [territorio] [messa in sicurezza] [enti]

[A_000061]

Riferimento di legge: L.R. 1_05.01.2000 art. 3

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