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Decreto Sostegni-bis: contributo a fondo perduto

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Contributo a fondo perduto con un massimo di euro 150.000,00.

Obiettivo: sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dotazione finanziaria: 4.400.000.000 euro.

Beneficiari: soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tali soggetti devono avere un monte ricavi-compensi 2019 non superiore a 10.000.000,00 euro.

Non hanno diritto al contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 25/07/2021.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio (calo di utile) relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019. Il calo di utile deve essere pari o superiore al 30%.

Oltre a rispettare i suddetti requisiti, i potenziali beneficiari hanno dovuto presentare la dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d’imposta 2020) entro il 30/09/2021.

Calcolo del contributo.

Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla perdita di utile registrata, in base ai seguenti scaglioni:

  • a) 30% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000,00;
  • b) 20% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 100.000,00 e 400.000,00;
  • c) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 400.000,00 e 1.000.000,00;
  • d) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 1.000.000,00 e 5.000.000,00;
  • e) 5% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 5.000.000,00 e 10.000.000,00.

Alla differenza tra il risultato economico di esercizio del 2020 e quello del 2019 vanno sottratti eventuali benefici già ricevuti per fare fronte all’emergenza Covid.
Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Termini di presentazione delle domande: dal 29/11/2021 al 28/12/2021.

In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

Riferimento di legge: D.L. 73/2021

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