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Credito d’imposta beni strumentali 4.0

Aperto

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Credito d’imposta fino al 40% delle spese. 

Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Obiettivo: sostenere gli investimenti in beni materiali (impianti, macchinari, ecc.) e immateriali (software) con caratteristiche 4.0.

Interventi ammissibili: investimenti in beni strumentali nuovi materiali o immateriali indicati negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (beni 4.0), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non sono ammessi investimenti in:

  • aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • fabbricati destinati all’industria, edifici e costruzioni;
  • condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Tempistiche degli investimenti e credito d’imposta spettante.

BENI STRUMENTALI NUOVI INDICATI NELL’ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016 (BENI MATERIALI).

  • 16/11/2020-31/12/2021 (31/12/2022 -anziché 30/06/2022- se entro il 31/12/2021 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):
    credito d’imposta del 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
    credito d’imposta del 30% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
    credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.
  • 01/01/2022-31/12/2022 (30/11/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):
    credito d’imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
    credito d’imposta del 20% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
    credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.
  • 01/01/2023-31/12/2025 (30/06/2026 se entro 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):
    credito d’imposta del 20% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
    credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
    credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni;
    (DECRETO SOSTEGNI-TER) credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 50 milioni per investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale).

BENI INDICATI NELL’ALLEGATO B DELLA LEGGE 232/2016 (BENI IMMATERIALI).

  • dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 50% del costonel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2023-31/12/2023 (30/06/2024 se entro il 31/12/2023 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 20% del costonel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2024-31/12/2024 (30/06/2025 se entro il 31/12/2024 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 15% del costonel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2025-31/12/2025 (30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 10% del costonel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.

Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a euro 300.000,00, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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FAQ CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

Come recuperare il credito d'imposta 4.0?

Il credito d’imposta 4.0 viene utilizzato in compensazione a scomputo degli F24. Si può utilizzare dall’anno di interconnessione del bene con un minimo di 3 quote annuali e senza un limite massimo di quote annuali.

Come calcolare il proprio credito d'imposta?

Per calcolare il proprio credito d'imposta bisogna considerare che il valore del credito d’imposta dipende dalla tempistica di effettuazione dell’investimento, dalle caratteristiche del bene (materiale o immateriale) e dal valore del bene.

Come fare domanda credito d'imposta 4.0?

Per effettuare la domanda per il credito d'imposta 4.0, una volta verificate le caratteristiche dei beni, le relative spese vanno inserite opportunamente in bilancio.

Come funziona il credito d'imposta Industria 4.0 2021?

Il credito d’imposta beni 4.0 è un beneficio fiscale che si applica ai beni strumentali che possiedono caratteristiche 4.0. Sono previste aliquote diverse a seconda del momento in cui si effettua l’investimento e della tipologia di bene.

[A_000015]

Riferimento di legge: L. 178_30.12.2020 art. 1 commi 1051-1063

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