Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Domande dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno fino al 2028

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Procedura

La finanziaria 2026 proroga il Credito d’Imposta ZES fino al 2028.

Dotazione finanziaria 2026-2028: oltre 4 miliardi di euro.

Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, e nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro, comprensivi di spese ammissibili e non ammissibili. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni.

Intensità massime di aiuto distinte per regione e per dimensione aziendale.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia:

  • piccole imprese: 60%
  • medie imprese: 50%
  • grandi imprese: 40%

Basilicata, Sardegna, Molise:

  • piccole imprese: 50%
  • medie imprese: 40%
  • grandi imprese: 30%

Abruzzo, Marche e Umbria:

  • piccole imprese: 35%
  • medie imprese: 25%
  • grandi imprese: 15%

Termini e modalità di presentazione delle domande: le imprese dovranno comunicare gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo al 30 
maggio
di ogni anno fino al 2028, in via telematica, utilizzando il modello apposito.

Novità Legge di Bilancio 2026 per le ZES 2025: alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa spetta un credito d’imposta aggiuntivo, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Riferimento di legge: D.L. 124_19.09.2023 art. 16

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