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Credito d’imposta alle PMI per la quotazione in borsa

Domande da ottobre 2024 ed entro il 31/03/2025

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

Credito d’imposta del 50% con un massimo di 500.000 euro.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il bonus quotazione PMI agevola le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Beneficiarie sono le PMI che ottengono l’ammissione alla quotazione con una delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2024.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino al limite pari a 500.000 euro.

Sono ammissibili le seguenti attività di consulenza (spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024):

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Termini di presentazione delle domande: da ottobre 2024 ed entro il 31/03/2025.

[credito d’imposta] [credito di imposta] [quotazione] [borsa] [pmi] [azioni] [mercato azionario]

[A_000019]

Riferimento di legge: L. 205/2017 art. 1 commi 89-92 e ss.mm.ii.

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