Crediti d’imposta per energia e gas
Agevolazione aperta
I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili senza il vincolo “de minimis”.
Nel 2022 sono state emanate numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il terzo e quarto trimestre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il terzo e quarto trimestre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il terzo e quarto trimestre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il terzo e quarto trimestre del 2022 e per il primo trimestre del 2023.
I crediti d’imposta possono essere concessi a condizione che il costo medio per l’energia e il gas sostenuto dall’impresa nel trimestre precedente rispetto a quello per cui si richiede il credito sia superiore di almeno il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
I crediti d’imposta:
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023;
- o in alternativa, possono essere ceduti, solo per il loro intero ammontare, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia).
Entro il 16 marzo 2023 è previsto obbligo di comunicazione dei crediti di imposta energia e gas del 3° e 4° trimestre 2022, per non perdere il diritto di utilizzo dell’importo residuo al termine del 2022.
[A_000068]
Riferimento di legge: D.L. 17_01.03.2022; D.L. 21_21.03.2022 e ss.mm.ii.
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