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Certificati bianchi (titoli di efficienza energetica)

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I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell’efficienza energetica. Il sistema dei CB è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

  1. realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
  2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO certificate o utenti finali pubblici o privati che hanno nominato un EGE certificato.

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni). I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i CB sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali.

I Certificati Bianchi non possono essere cumulati con altre tipologie di incentivi statali richiesti per il medesimo progetto.

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica –  e calore. Per le unità di cogenerazione riconosciute CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) è previsto l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo sono progetti che non sono stati ancora realizzati e che sono in grado di generare risparmi energetici addizionali; ogni intervento, a seconda del tipo di risparmio conseguito, può ottenere una tipologia differente di TEE:

  • titoli di Tipo I – riduzione dei consumi di energia elettrica;
  • titoli di Tipo II – riduzione dei consumi di gas naturale;
  • titoli di Tipo III – riduzione dei consumi di altre forme di energia non realizzati nel settore dei trasporti;
  • titoli di Tipo IV – riduzione dei consumi di altre forme di energia realizzati nel settore dei trasporti.

Esempi di progetti ammissibili:

  • industria: installazione di impianti di produzione di energia termica; installazione di generatori di aria calda; installazione di bruciatori rigenerativi;
  • settore reti, servizi e trasporti: efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti; acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno;
  • settore civile: installazione di caldaie e generatori di aria calda.

 I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

1. metodo a consuntivo: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo (PC) tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell’accesso al meccanismo, i PC devono aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

 2. metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato (PS) ed è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell’accesso al meccanismo, il PS deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

I progetti di efficienza energetica devono:

  • essere realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
  • essere realizzati con data di inizio della realizzazione dell’intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
  • generare risparmi energetici addizionali;
  • prevedere l’utilizzo di componenti nuovi o rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi.

Esistono due modi per acquistare e vendere i Certificati Bianchi:

  • la Borsa dei Titoli di Efficienza Energetica, affidata al GME con cadenza settimanale;
  • gli accordi privati, comunicando prezzi e quantità al GM.

Ai soggetti obbligati è riconosciuto un contributo fisso in denaro, a parziale copertura dei costi sostenuti per gli interventi di efficientamento energetico.

Le Pubbliche Amministrazioni possono beneficiare dei CB per riqualificare servizi pubblici ad alto consumo energetico come l’illuminazione e i trasporti pubblici, facendosi supportare dalle Società concessionarie dei servizi di distribuzione dell’energia o da ESCO certificate.

Riferimento di legge: D.M. 11/01/2017

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