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Bando Parco Agrisolare – contributi per impianti fotovoltaici su edifici agricoli

Domande dal 12 settembre al 12 ottobre 2023

Fondi disponibili
Modulistica
Entità agevolazioni
Procedura

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Dotazione finanziaria 2022-2026: 1.500.000.000 euro.

Risorse residue: 993.031.470,19 euro.

Salvo casi specifici, per le aziende agricole di produzione primaria gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

Obiettivo dell’avviso è selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Beneficiari del Bando Agrisolare

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • Imprese agroindustriali;
  • Cooperative agricole;
  • I soggetti di cui in precedenza costituiti in forma aggregata.

Percentuali di contributo al Fotovoltaico

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto, con le relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa:

  1. per le aziende agricole attive nella produzione primaria: 80%;
  2. per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: 80%;
  3. per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), e per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso: 30%, con le seguenti eventuali maggiorazioni: 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese; 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del TFUE.

Le grandi imprese agricole devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

Interventi ammissibili per il fotovoltaico

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente a questa attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Spese ammissibili per il fotovoltaico

(ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda)

  • realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete,

    fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, e fino a ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta, una spesa fino a un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000;
  • realizzazione di isolamento termico e di sistemi di aerazione: demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kWp.

Sono ammissibili anche spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori.

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato; è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Tempistiche di intervento e presentazione delle domande

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione delle graduatorie.

Termini di presentazione delle domande: a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.

[A_000111]

Riferimento di legge: D.M. 19.04.2023

Codici ateco primari: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, A, C

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