Challenger Bank e Mediatore Creditizio: la Nuova frontiera della finanza digitale tra opportunità e consulenza
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ApprofondisciPossono accedere tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica o dal regime contabile.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, che disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle zone logistiche semplificate (ZLS). Per poter beneficiare di tale credito, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 12 dicembre 2024 e il 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo compreso tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà il modello per la comunicazione, le istruzioni relative e le modalità di trasmissione.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, è stato emanato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e riguarda il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.
Possono accedere a questo credito d’imposta tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica o dal regime contabile, purché siano già operative o decidano di insediarsi nelle zone logistiche semplificate, individuate secondo l’art. 1, commi 61-65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il beneficio è rivolto agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle zone agevolate delle ZLS. Tuttavia, non possono accedere al credito d’imposta le imprese che operano nei settori della siderurgia, dell’industria carbonifera e della lignite, dei trasporti (ad eccezione di magazzinaggio e supporto ai trasporti), dell’energia (produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione), delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono ammessi agli incentivi gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come stabilito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Gli investimenti devono essere realizzati nel periodo dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 e riguardano l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nelle ZLS. È incluso anche l’acquisto di terreni, la costruzione o l’ampliamento di immobili strumentali destinati agli investimenti e utilizzati per l’attività produttiva. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo o trasformati per la produzione di beni destinati alla commercializzazione.
Per richiedere il credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra il 12 dicembre 2024 e il 30 gennaio 2025, specificando le spese ammissibili sostenute tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate emanerà un successivo provvedimento che approverà il modello per la comunicazione, le relative istruzioni e definirà il contenuto e le modalità di trasmissione della documentazione.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in base all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per farlo, è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La mancata osservanza di questa procedura comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
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