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ZES unica: pronto il modello di comunicazione integrativa da inviare dal 18 novembre

Sono state pubblicate le nuove istruzioni per usufruire del credito d’imposta ZES Unica.

Con il provvedimento del 9 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione integrativa, in conformità all’art. 1 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113. Questo documento attesta il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024 nelle aree della ZES Unica.

ZES Unica: il quadro normativo

L’art. 16 del Decreto Legge n. 124/2023, convertito con modifiche dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Tali investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nella ZES Unica. Questa comprende le aree assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, conformi alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, e l’Abruzzo, ammissibile alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è calcolato in base all’ammontare degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Tuttavia, non possono beneficiare dell’agevolazione i progetti con un costo complessivo inferiore a 200.000 euro.

Con il D.P.C.M. del 17 maggio 2024, sono state definite le modalità di accesso al beneficio, i criteri di applicazione del credito d’imposta e le procedure di controllo. Inoltre, in attuazione dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito con il provvedimento dell’11 giugno 2024 il contenuto e le modalità di invio della comunicazione necessaria per usufruire dell’agevolazione.

Successivamente, l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus), ha disposto che, pena la decadenza dal beneficio, le imprese che hanno già presentato la comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, devono inviare un’ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Questa comunicazione deve confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione trasmessa a partire dal 12 giugno sono stati completati entro il termine del 15 novembre 2024.

Le disposizioni si applicano anche nel caso in cui la comunicazione riporti investimenti già realizzati al momento della sua trasmissione e considerati ammissibili all’agevolazione.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

L’agevolazione non è concessa ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, del carbone e della lignite, dei trasporti (con l’eccezione dei settori del magazzinaggio e dei servizi di supporto ai trasporti), delle infrastrutture energetiche, della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, della banda larga, così come nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Inoltre, l’agevolazione non è applicabile alle imprese in stato di liquidazione o scioglimento, a quelle in difficoltà secondo la definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, e a coloro che operano nei settori della produzione agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

La comunicazione integrativa per il credito d’imposta

Con il nuovo provvedimento, è stato approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, corredato dalle relative istruzioni. Tale comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024, esclusivamente per via telematica. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal beneficiario o da un soggetto incaricato, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato esclusivamente attraverso il software ZES UNICA INTEGRATIVA, fornito gratuitamente. La comunicazione deve indicare l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, con l’elenco delle fatture elettroniche e gli estremi della certificazione. È importante notare che l’ammontare degli investimenti dichiarati nella comunicazione integrativa non può superare quello indicato nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa sarà scartata se:

  • il richiedente non ha una partita IVA attiva al momento dell’invio;
  • le fatture elettroniche riportate nel quadro E non corrispondono ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice attività e catastale del comune relativi alla struttura produttiva, indicati nel quadro B, non coincidono con quelli comunicati secondo l’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • ci sono discrepanze tra i dati indicati nella comunicazione integrativa e quelli della comunicazione iniziale.

Utilizzo del credito d’imposta

Per permettere all’Agenzia delle Entrate di verificare il rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione. Il credito derivante dalla comunicazione integrativa sarà disponibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e comunque solo dopo la ricezione della seconda ricevuta che autorizza l’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito relativo agli investimenti che non possono essere documentati con fatture elettroniche o acquisiti tramite contratti di leasing sarà utilizzabile dopo la verifica della documentazione da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. Il beneficiario deve trasmettere la certificazione via PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it, salvo che la certificazione non sia già stata inviata con il provvedimento dell’11 giugno 2024.

Nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto superi i 150.000 euro, questo sarà utilizzabile solo dopo le verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta se non vi saranno motivi ostativi.

Per utilizzare il credito in compensazione:

  • il modello F24 deve essere inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
  • se l’importo del credito utilizzato supera quello effettivamente disponibile, il modello F24 sarà scartato e verrà notificato con apposita ricevuta tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
  • con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Modifiche al provvedimento dell’11 giugno 2024

L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al provvedimento dell’11 giugno 2024, sopprimendo i paragrafi 4, 5 e 6, poiché incompatibili con le nuove disposizioni del decreto-legge. Di conseguenza:

  • è vietato l’uso del credito d’imposta secondo le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, che regolavano l’utilizzo del credito e la comunicazione integrativa;
  • non è più possibile inviare le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5, e quelle già trasmesse entro il 9 settembre 2024 non saranno considerate;
  • i controlli antimafia saranno eseguiti sui dati riportati nella nuova comunicazione integrativa.

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