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Transizione 5.0, pronto il decreto con le regole operative

La bozza del provvedimento è attualmente all’esame del Ministero dell’Economia per l’approvazione.

Ultime rifiniture per il decreto attuativo del piano Transizione 5.0. La bozza del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attualmente all’esame del Ministero dell’Economia per l’approvazione, è composta da 23 articoli e allegati dettagliati, e stabilisce le regole per l’accesso ai crediti d’imposta finanziati dal PNRR con 6,3 miliardi di euro.

Progetti ammissibili e requisiti

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che prevedono investimenti in uno o più beni materiali nuovi strumentali, come indicato nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0. Tali progetti devono essere mirati a ridurre i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure a ridurre i consumi dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.

Date rilevanti e definizioni chiave

La data di avvio del progetto di innovazione è intesa come la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso. Il completamento del progetto di innovazione è identificato con la data dell’ultimo investimento che lo compone. In particolare, per i beni materiali e immateriali nuovi strumentali alla digitalizzazione, si seguono le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR; per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, si considera la “data di fine lavori”; e per le attività di formazione, fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario.

Nelle ultime settimane si è discusso ampiamente dei vincoli imposti dalla norma primaria alle imprese dei settori energivori. Il decreto attuativo propone un compromesso, mantenendo in linea generale i vincoli UE, ma introducendo una serie di deroghe significative che riguardano quattro tipi di attività in determinati casi: quelle direttamente legate ai combustibili fossili; quelle incluse nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che producono emissioni di gas a effetto serra; le attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori; e quelle che generano una quantità elevata di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Deroghe e vincoli per i settori energivori

Inoltre, una deroga ampia è prevista per le imprese che gestiscono impianti in concessione (inizialmente escluse), a condizione che gli investimenti siano un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e siano previsti meccanismi economici che neutralizzino il rischio economico dell’investimento in beni strumentali nuovi.

La bozza regola anche la quota di beneficio spettante per le attività di formazione sulla transizione energetica, limitandola al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, e comunque a un massimo di 300.000 euro. In particolare, sono agevolabili le spese per percorsi di formazione di durata non inferiore a 12 ore, anche in modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogati da soggetti esterni all’impresa.

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