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Transizione 5.0, la questione dell’acconto del 20%

Nuova disposizione che richiede il versamento di un acconto del 20% sui beni agevolati entro pochi giorni dalla prenotazione dei fondi.

Questa normativa è stata introdotta durante la conversione del Dl 39/2024 (legge 67 del 23 maggio 2024). In aggiunta alle comunicazioni periodiche già obbligatorie per il Gse, le imprese devono ora fornire una ulteriore comunicazione che attesti l’ordine effettuato al fornitore e la sua accettazione da parte del venditore, confermata con il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione degli investimenti.

Nuova disposizione sull’acconto del 20%

Secondo la legge, questa nuova comunicazione di conferma deve essere inviata entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, altrimenti si rischia la decadenza dal beneficio. La normativa specifica inoltre che i beni sono considerati ammissibili a partire dal 1° gennaio 2024, e che l’investimento deve essere concluso entro il 31 dicembre 2025 per poter beneficiare del credito d’imposta.

Tempistiche e requisiti per la conferma

A questo punto, il processo per le imprese si configura in modo diverso rispetto alle previsioni precedenti. Le imprese che non hanno ancora avviato gli investimenti devono ora definire il progetto, individuare i fornitori, consultare un tecnico per valutare la teorica riduzione dei consumi, presentare l’istanza di prenotazione delle risorse e collaborare con una banca per garantirsi almeno il 20% di finanziamento del progetto.

Procedura per le imprese non ancora avviate

Il Gse dispone di cinque giorni per confermare la disponibilità dei fondi una volta presentata la richiesta. Una volta ottenuta la conferma, le imprese devono procedere con la conferma dell’ordine ai fornitori e versare il 20% dell’importo entro 30 giorni, comunicandone dettagliatamente al Gse.

Conferma fondi e obblighi di pagamento

L’obbligo del 20% di acconto rappresenta una sfida significativa soprattutto per le piccole e medie imprese, che spesso non hanno a disposizione le risorse finanziarie necessarie per anticipare tali importi in tempi così ristretti. Questo problema si aggrava dalla limitata disponibilità di fornitori disposti a rispettare tempi di consegna così stretti, riducendo la capacità delle imprese di negoziare prezzi competitivi e di scegliere fornitori in modo adeguato.

Le imprese che hanno già avviato progetti devono semplicemente presentare l’istanza di prenotazione delle risorse accompagnata dalla relazione tecnica e confermare di aver già effettuato l’ordine del bene e versato l’acconto del 20% al fornitore.

Procedura per imprese con progetti avviati

Secondo quanto anticipato nelle bozze del decreto attuativo, le imprese avranno anche la possibilità di presentare nuovi progetti di investimento, con l’obiettivo di concludere rapidamente quelli in corso. Tuttavia, il decreto sembra stabilire che le imprese possano presentare un solo progetto legato a un processo produttivo di riduzione dei costi. In alternativa, possono presentare più progetti, ma in tal caso il calcolo della riduzione dei costi non sarà più basato sul singolo processo, bensì sull’intera azienda.

Questa opzione potrebbe essere difficilmente percorribile, poiché ottenere una riduzione dei costi energetici del 15% su un singolo processo (il minimo richiesto per ottenere il massimo credito d’imposta del 45%) è generalmente più semplice rispetto alla riduzione del 10% dei consumi sull’intera impresa.

I tecnici sono incaricati di valutare la presunta riduzione dei consumi energetici. Questo calcolo avviene confrontando la stima dei consumi energetici annuali ottenibili grazie agli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali inclusi nel progetto, con i consumi energetici effettivi registrati nell’esercizio precedente all’avvio del progetto.

Valutazione della riduzione dei consumi energetici

La riduzione dei consumi energetici è valutata specificamente per lo stesso tipo di bene o servizio fornito. Il tecnico normalizza i dati rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni ambientali esterne che influenzano le prestazioni energetiche.

Nel caso in cui l’impresa non disponga di dati energetici registrati per una misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente all’avvio del progetto di innovazione vengono stimati mediante un’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

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