Transizione 5.0, cosa ci aspetta sul piano delle agevolazioni?

Ecco come, in attesa delle norme attuative, si delinea il panorama degli incentivi 5.0.

Il Piano Transizione 5.0 mira a incentivare tre categorie di investimenti:

  1. Investimenti in beni strumentali 4.0 (indicati in Allegato A e Allegato B) integrati in progetti di efficientamento energetico;
  2. Investimenti per sistemi di autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili (escludendo le biomasse);
  3. Spese per la formazione del personale, a condizione che siano connesse a un investimento 5.0 e non siano indipendenti. Si prevede un limite di spesa del 5% rispetto all’investimento agevolabile.

Aliquote:

  • Le aliquote 5.0 sono incrementali rispetto a quelle della misura 4.0.
  • Diverse aliquote sono ancora in fase di definizione, basate sugli obiettivi raggiunti certificati “ex post”. La somma delle aliquote, in aggiunta all’aliquota base 4.0, dovrebbe arrivare fino al 40%.
  • Le aliquote saranno parametrate al risparmio energetico ottenuto, non alla dimensione dell’investimento. Si stabiliranno obiettivi minimi di riduzione dei consumi energetici, come il 3% del fabbisogno aziendale o il 5% dei consumi specifici di un processo aziendale.

Tempistiche:

  • Il Decreto che regolerà i dettagli del Piano Transizione 5.0 sarà pubblicato a gennaio 2024 e non entro la fine del 2023. Tuttavia, la misura sarà retroattiva per includere gli investimenti a partire dal 1° gennaio 2024.
  • Il Piano Transizione 5.0 sarà attivo nel biennio 2024-2025 (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025).
  • Si avrà tempo fino al 30 giugno 2026 (indicativamente) per rendicontare le spese e presentare le certificazioni.

Modalità di fruizione:

  • La prenotazione del beneficio avverrà tramite la certificazione “ex ante”.
  • Il beneficio sarà fruito dopo la presentazione della certificazione “ex post” in un’unica tranche.
  • Le tempistiche e le modalità sono indipendenti dalla misura del Piano 4.0.

Certificazioni:

  • Gli investimenti devono essere certificati “ex ante” prima di essere effettuati da un soggetto certificatore abilitato, che attesterà i requisiti dell’investimento in termini di riduzione del consumo energetico.
  • Una volta completato, l’investimento deve ottenere la certificazione “ex post” che attesti la sua effettiva realizzazione in conformità alle disposizioni della certificazione “ex ante”.

Soggetti certificatori abilitati (le prime indiscrezioni):

  • EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339.
  • ESCO accreditate UNI CEI 11352.
  • Soggetti accreditati ISO50001.
  • Ingegneri, periti industriali, geologi iscritti ai rispettivi ordini professionali.

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