Transizione 5.0: come cambia la gestione degli investimenti nel modello Redditi 2025

Credito d’imposta “Transizione 5.0”

A partire dal 2025, il modello Redditi accoglie una novità importante: l’introduzione del credito d’imposta “Transizione 5.0“. Questo incentivo è stato istituito dall’articolo 38 del Decreto-legge 19/2024 e regolato nel dettaglio dal Decreto ministeriale del 24 luglio 2024. Per la corretta indicazione in dichiarazione, occorre utilizzare il codice “T6” nel quadro RU, mentre per la compensazione in F24 si impiega il codice tributo “7072”.

Requisiti e tempistiche degli investimenti

Il credito è rivolto alle imprese che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Gli investimenti devono rientrare in progetti volti alla riduzione dei consumi energetici. Un’importante precisazione introdotta dal Milleproroghe (art. 13, comma 1-quinquies, del Dl 202/2024) consente di agevolare anche gli investimenti già realizzati a partire dal 1° gennaio 2024, anche se antecedenti alla richiesta formale del credito.

Un aspetto operativo da sottolineare riguarda l’interconnessione: non è vincolante per il completamento del progetto, ma deve comunque avvenire entro il 28 febbraio 2026, accompagnata dalla relativa perizia asseverata che andrà allegata alla comunicazione di avvenuto completamento.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. La compensazione potrà essere effettuata trascorsi cinque giorni dall’invio da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie, oppure dieci giorni dopo che l’impresa stessa ha ricevuto la comunicazione dell’importo utilizzabile.

È fondamentale rispettare il termine del 31 dicembre 2025 per l’utilizzo del credito. Qualora l’importo non venisse interamente utilizzato entro tale scadenza, l’eccedenza potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi, suddivisa in cinque quote annuali di pari ammontare. In questo caso, il riporto non è soggetto ai consueti limiti di compensazione previsti:

  • dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite di 250.000 euro);
  • dall’articolo 34 della legge 388/2000 (limite di due milioni di euro annui);
  • dall’articolo 31 del Dl 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro).

Compilazione del modello Redditi

Per quanto riguarda la dichiarazione, il credito “Transizione 5.0” trova spazio nel quadro RU, Sezione I. I righi da compilare sono: RU2, RU3, RU5 (solo colonna 3), RU6, RU8, RU9 (solo colonna 3), RU10 e RU12. Particolare attenzione deve essere posta al rigo RU5, dove occorre riportare l’importo del credito maturato come comunicato dal GSE per il periodo d’imposta 2024.

Una differenza significativa rispetto ai crediti d’imposta precedenti, come quello previsto per “Industria 4.0”, è che non è necessario dettagliare i singoli costi sostenuti. La documentazione trasmessa al GSE è infatti considerata sufficiente per la determinazione del beneficio spettante.

Effetti fiscali del credito d’imposta

È infine importante ricordare che il credito d’imposta Transizione 5.0 non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini Irap. Ai fini dichiarativi, sarà pertanto necessario operare un’apposita variazione in diminuzione nei modelli fiscali.

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