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In caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, il soggetto che ha diritto al credito d’imposta è il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa), che dovrà e dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti.
La riduzione dei consumi richiesta può essere verificata alternativamente:
– a livello di processo interno del noleggiante;
– a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio.
Entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma, una volta scelta, l’opzione di verifica (interna o esterna) non può essere modificata.
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