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Temporary Crisis and Transition Framework, proroga parziale della scadenza

Il Quadro temporaneo di crisi (TCF) era stato inizialmente adottato il 23 marzo 2022 all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina.


Il 20 novembre 2023, la Commissione europea ha apportato modifiche al Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia in risposta all’invasione della Russia contro l’Ucraina (TCTF). Questo aggiornamento, riflettendo il contesto in evoluzione, mira a adeguare il calendario per la graduale eliminazione di alcuni strumenti di aiuto precedentemente delineati nel TCTF.

Il TCTF, adottato nel marzo 2023 per consentire agli Stati membri di continuare a sostenere le imprese durante la persistente crisi causata dalla guerra, ha sostituito il Quadro temporaneo di crisi (TCF) adottato il 23 marzo 2022 e precedentemente modificato a luglio 2022 e ottobre 2022.

In seguito alla consultazione dei membri dell’Unione Europea, la Commissione è intervenuta sulle sezioni 2.1 e 2.4, prolungando la validità di alcune misure e apportando regolamentazioni specifiche, quali:

  1. Aiuti di importo limitato (sezione 2.1): proroga di sei mesi, estendendo il termine fino al 30 giugno 2024, e l’aumento del limite massimo dell’importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro da 2 a 2,25 milioni di euro. Per le imprese del settore agricolo, il limite massimo viene incrementato da 250.000 a 280.000 euro, e per il settore della pesca e dell’acquacoltura da 300.000 a 335.000 euro.
  2. Aiuti per compensare i prezzi elevati dell’energia (sezione 2.4): proroga di sei mesi, estendendo il termine fino al 30 giugno 2024.

Queste modifiche consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre nuove misure, previa notifica alla Commissione europea, per affrontare le sfide economiche persistenti. Per l’Italia, ciò apre la possibilità di estendere alcune delle misure di importo limitato precedentemente adottate, come il sostegno al costo del lavoro e le agevolazioni per le imprese che esportano o dipendono da forniture da Ucraina, Russia e Bielorussia.

Si sottolinea che non è prevista la proroga per le altre sezioni del Quadro, strettamente legate alla crisi e in scadenza il 31 dicembre 2023, come la sezione 2.2 sul sostegno alla liquidità tramite garanzie, la sezione 2.3 sul sostegno alla liquidità attraverso prestiti agevolati e la sezione 2.7 sugli aiuti per la riduzione supplementare del consumo di energia elettrica.

Le restanti sezioni del Quadro, volte ad accelerare la transizione verde e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (sezioni 2.5, 2.6 e 2.8), rimangono invariate, con la scadenza fissata al 31 dicembre 2025, secondo quanto già previsto dal TCTF.

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