Tax credit 5.0, le soluzioni per correggere le fatture già emesse

In caso di fatture emesse senza i corretti riferimenti normativi richiesti per il credito d’imposta 5.0, è ragionevole applicare quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli 438/2020 e 603/2021 sul credito d’imposta 4.0. Tali risposte permettono alle imprese di intervenire prima dei controlli per sanare eventuali irregolarità, evitando problemi nell’accesso al beneficio. Nonostante i necessari chiarimenti sul credito 5.0 non siano ancora stati ufficializzati, l’interpretazione appare coerente con la disciplina vigente.

Documentazione obbligatoria e riferimenti normativi

L’articolo 38, comma 15, del Decreto-Legge 19/2024 stabilisce che, per i controlli successivi, le imprese devono conservare documentazione idonea a dimostrare la legittimità del credito, pena la revoca del beneficio. In particolare, fatture, documenti di trasporto e altri atti relativi ai beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 20, comma 3, del Decreto del 24 luglio 2024.

Nella circolare operativa del GSE (paragrafo 6.1), si precisa che le imprese beneficiarie devono conservare ordini e fatture che attestino i pagamenti, collegandoli in modo univoco al progetto agevolato tramite un codice identificativo alfanumerico, riportato sulla documentazione, e il riferimento all’articolo 38 del DL 19/2024. Il GSE potrà acquisire tale documentazione nell’ambito dei controlli.

Correzioni delle fatture prive di riferimenti normativi

Se una fattura non contiene il riferimento normativo istitutivo del credito per un errore del fornitore, è possibile intervenire per sanare la situazione. Seguendo l’analogia con il credito 4.0, si ritiene che le imprese possano:

  • Fatture cartacee: aggiungere manualmente il riferimento normativo sull’originale con scrittura indelebile, eventualmente utilizzando un timbro;
  • Fatture elettroniche:
    1. Stampare il documento e aggiungere il riferimento normativo manualmente;
    2. Integrare il documento con una nota elettronica, da conservare insieme all’originale, seguendo le modalità della circolare 14/E/2019.

Pagamento in ritardo dell’acconto

Se un’impresa non versa l’acconto del 20% entro i 30 giorni dalla prenotazione del GSE, ma lo paga successivamente, la situazione è più complessa. Si potrebbe ipotizzare che l’impresa possa:

  1. Inviare una nuova prenotazione al GSE;
  2. Ricevere un nuovo codice identificativo alfanumerico, da riportare sulle fatture già emesse, seguendo le stesse procedure sopra descritte.

Questa soluzione potrebbe essere facilitata da una semplificazione normativa su cui MIMIT e GSE stanno lavorando, rendendo più agevoli gli adempimenti per le imprese.

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