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Strumenti finanziari digitali, approvato il regime pilota

In riferimento al Digital Finance Package, il Consiglio dei Ministri del 16 marzo ha dato il via libera ad un decreto-legge che introduce misure urgenti per la circolazione e l’emissione di alcuni strumenti finanziari in forma digitale e semplifica la sperimentazione FinTech.

Il regime pilota ha l’obiettivo di fornire un ambiente controllato ai fornitori di servizi finanziari per testare le nuove tecnologie basate su registri distribuiti. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e l’affidabilità delle transazioni finanziarie per la tutela dei risparmiatori. Il provvedimento proposto introduce una semplificazione per la sperimentazione fintech che favorisce l’innovazione nei servizi e nei prodotti nei settori finanziari, creditizi, assicurativi e dei mercati regolamentati.

Il 16 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge proposto dal Presidente, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto introduce disposizioni urgenti relative all’emissione e alla circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e semplifica la sperimentazione fintech. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione degli investimenti, senza gravare sul bilancio dello Stato, e si allinea alle normative europee del Regolamento Ue 2022/858 del 30 maggio 2022, che entrerà in vigore il 23 marzo 2023. Il Regolamento prevede un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (DLT), tra cui la blockchain.

Cos’è il Digital Finance Package.

È importante ricordare che il provvedimento comunitario rappresenta uno dei tasselli del Digital Finance Package, proposto il 24 settembre 2020 dalla Commissione Europea. La strategia europea per la finanza digitale sostiene l’adozione di proposte legislative che innovino il diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari, al fine di cogliere i vantaggi tecnologici dell’era digitale dell’economia e di affrontare i relativi rischi.

L’evoluzione tecnologica ha sempre rappresentato un motore per lo sviluppo dell’economia e per l’espansione dei mercati al di là dei confini geografici e politici degli Stati. Tuttavia, questo processo, finora guidato da tentativi di regolamentazione da parte di istituzioni economiche e finanziarie nazionali, europee e internazionali, rischia di essere portato fuori dalla portata delle autorità di supervisione dei mercati con l’utilizzo generalizzato delle tecnologie basate sui registri distribuiti nella costruzione di un unico mercato potenzialmente globale.

Il pacchetto europeo ha l’obiettivo di ridurre la frammentazione del mercato, promuovere la concorrenza e favorire l’innovazione, contenendo i rischi legati alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all’antiriciclaggio.

Il Digital Finance Package comprende due comunicazioni strategiche riguardanti la finanza digitale e i pagamenti al dettaglio, insieme a tre proposte di regolamento. Tra queste proposte ci sono il Regolamento pilot regime, il regolamento sulla resilienza digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act – DORA) e il regolamento sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets – MiCA).

Quali sono i vantaggi e i rischi delle tecnologie DLT.

Come sottolineato dalla Consob in un recente Quaderno giuridico, l’utilizzo delle tecnologie DLT consente la rappresentazione digitale di un diritto o di un valore in un codice crittografico, che può essere conservato e trasferito senza la supervisione di un organo centrale, producendo una serie di vantaggi, come una maggiore liquidità e trasparenza, insieme ad un aumento delle opportunità di investimento. Tuttavia, questi vantaggi sono accompagnati da altrettanti rischi, come il rischio di riciclaggio e la possibilità di attacchi informatici che possono compromettere il funzionamento del sistema.

Inoltre, la mancanza di una normativa organica per la regolamentazione delle attività di emissione, offerta, collocamento, detenzione e negoziazione degli assets digitali nel circuito delle DLT esporrebbe gli utenti e gli investitori al rischio di perdita totale o parziale del capitale investito a causa di condotte fraudolente da parte dei gestori delle piattaforme digitali di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali (e-wallet). Questo potrebbe comportare un deficit informativo e di trasparenza per gli investitori, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, la volatilità delle quotazioni e la mancanza di obblighi informativi a carico degli operatori, con il rischio aggiuntivo e non secondario di perdere la capacità di recuperare il capitale investito.

Cosa prevede il Regolamento (UE) 2022/858.

Il Regolamento (UE) 2022/858 si inserisce nell’ambito dell’interesse politico dell’Unione Europea nel promuovere l’adozione e la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, come la blockchain e la tecnologia dei registri distribuiti (DLT), che supportano la registrazione distribuita di dati crittografati.

Il provvedimento è strettamente correlato alla modifica della MiFID per includere gli strumenti finanziari gestiti tramite DLT, e come complemento logico alla proposta che regola i mercati delle altre cripto-attività. L’obiettivo è quello di stabilire un “regime pilota” con requisiti uniformi per gli operatori di mercato che desiderano gestire un’infrastruttura di mercato DLT.

Le autorizzazioni concesse in base a questo regolamento consentiranno agli operatori di mercato di gestire un’infrastruttura di mercato DLT e di fornire i loro servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

A chi si applica.

Il Regolamento si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e ai depositari centrali di titoli (CSD), ossia agli operatori di mercato.

L'”infrastruttura di mercato DLT” è definita come un insieme di “sistemi multilaterali di negoziazione DLT” (“MTF DLT”), gestiti da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consentono la negoziazione di soli valori mobiliari DLT. Questi sistemi sono autorizzati a garantire la registrazione iniziale dei valori, a regolare le operazioni in base alle regole e alle procedure trasparenti, uniformi e non discrezionali e a prestare servizi di custodia. In alternativa, l’infrastruttura di mercato DLT può essere costituita da un “sistema di regolamento titoli DLT”, gestito da un depositario centrale di titoli, che regola le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento.

A quali strumenti finanziari si applica.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il regime pilota è applicabile a strumenti finanziari semplici e caratterizzati da minore liquidità, come azioni di emittenti con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario con emissione complessiva inferiore a 1 miliardo di euro, escludendo quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura complessa che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato, e quote di organismi di investimento collettivo il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di euro.

Cosa devono fare le infrastrutture di mercato DLT.

Le infrastrutture di mercato DLT sono tenute a fornire a tutti i membri, gli operatori, i clienti e gli investitori informazioni chiare sulle modalità di svolgimento delle loro funzioni, di prestazione dei loro servizi e di esercizio delle loro attività, e su come si differenziano da un MTF o un CSD tradizionale.

Inoltre, le infrastrutture di mercato DLT devono garantire che tutti i dispositivi informatici e cibernetici relativi all’uso della DLT siano adeguati. Se l’infrastruttura di mercato DLT prevede la custodia di fondi dei clienti o di valori mobiliari DLT, o i mezzi per accedervi, devono disporre di dispositivi adeguati per salvaguardare tali attività.

Si crea un sistema di informazioni a piramide, in cui le singole infrastrutture nazionali DLT informano periodicamente le proprie autorità nazionali competenti sull’andamento di ciascuna infrastruttura. Le autorità nazionali, a loro volta, informano l’ESMA delle comunicazioni ricevute e delle misure eventualmente adottate. L’ESMA svolge un ruolo di coordinamento primario e decisivo rispetto alle autorità nazionali competenti al fine di favorire lo sviluppo e una visione comune della vigilanza sulla tecnologia a registro distribuito e sull’infrastruttura di mercato DLT. Inoltre, l’ESMA presenta alla Commissione UE una relazione annuale sulle modalità di applicazione pratica delle autorizzazioni specifiche e delle esenzioni concesse alle infrastrutture.

Quali sono le finalità del decreto-legge sul FinTech.

Secondo quanto sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’obiettivo del regime pilota è di consentire agli operatori di mercato di sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie in un ambiente controllato a registro distribuito, garantendo un livello di affidabilità delle trasmissioni finanziarie a tutela dei risparmiatori.

Il provvedimento introduce inoltre una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.

Inoltre, si prevedono misure di semplificazione per la sperimentazione delle attività di tecno-finanza (FinTech) di cui al Decreto-legge 34/2019. Tale decreto ha introdotto nel sistema un regime semplificato e transitorio (regulatory sandbox) per la sperimentazione di attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Lo scopo è di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, mantenendo un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

(fonte: Ipsoa)

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