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ApprofondisciCon la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative (condivise dal Ministero del lavoro con nota n. 9686 dell’8 novembre 2021) sulla portata innovativa dell’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha sostituito integralmente l’art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in merito al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
La finalità del provvedimento evidenziata dalla circolare n. 3/2021 è solo quella “di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” (sebbene la norma ribadisca anche quella di “contrastare il lavoro irregolare”).
La competenza nell’esercizio del potere di sospensione spetta al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ma lo stesso potere spetta anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
La circolare n. 3/2021 cancella ogni forma di discrezionalità, in quanto il personale ispettivo deve ora adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dalla norma, senza nessuna valutazione di tipo discrezionale.
L’INL sottolinea che nell’adottare il provvedimento sospensivo gli Ispettori devono comunque valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo; la circolare però ribadisce l’esigenza di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
La prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza in caso di sospensione per lavoro irregolare cioè quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’ispezione, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare n. 3/2021 si evidenzia che rispetto al testo previgente la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% al 10%, tuttavia non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (ad es. coadiuvanti familiari, soci).
La regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione deve essere considerata “del tutto ininfluente”.
Quanto ai lavoratori da conteggiare nella base di calcolo del 10% la circolare n. 3/2021 richiama anzitutto coloro che rientrano nella nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008; infine, l’INL sottolinea l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore è l’unico occupato dall’impresa.
La circolare INL n. 3/2021 segnala che il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che il novellato art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”.
L’INL ricorda che il provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza opera ora a prescindere dal settore di intervento. Inoltre, la norma seguita a prevedere che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (la Circolare n. 3/2021 richiama la Circ. n. 33/2009 e la nota n. 337/2012 del Ministero del Lavoro) o, “in via alternativa”, alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (numeri 3 e 6 del nuovo Allegato I, violazioni che possono essere riferite e circoscritte alla posizione dei singoli lavoratori).
Gli Ispettori del lavoro devono comunque procedere ad allontanare il lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato (circolare Min. Lavoro n. 33/2009).
Inoltre, la Circolare INL n. 3/2021 precisa che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione (“riferibili tutte all’Allegato I ovvero in parte all’Allegato I e in parte alla occupazione di personale irregolare”), il personale ispettivo deve adottare un unico provvedimento di sospensione della parte dell’attività interessata dalle violazioni, ma ai fini della revoca si dovranno verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna.
La circolare sottolinea l’importanza della previsione contenuta nell’art. 14, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale gli Ispettori del Lavoro possono imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
La circolare sottolinea poi come anche la revoca del provvedimento di sospensione sia stata modificata (art. 14, commi 9-10, D.Lgs. n. 81/2008), ribadendo che anche per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussiste anzitutto la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza: su questo punto l’INL richiama quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 19570/2015. Con riferimento alle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e della sicurezza del lavoro, ai fini della revoca, occorre accertare che il datore di lavoro abbia compiutamente provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro.
Con riguardo all’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione, la circolare INL n. 3/2021 precisa che il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata”.
Inoltre, le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008).
La circolare INL n. 3/2021 si sofferma anche sul quadro regolatorio relativo al contenzioso, sottolineando la possibilità di proporre ricorso amministrativo esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare (art. 14, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008).
(Fonte: Ipsoa)
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