Il Piano Fiscale 2025: Ires Premiale e Riforma Tributaria
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ApprofondisciEsistono differenti tipologie di sismabonus: ordinario (aliquota del 50%), con singolo o doppio salto di classe di rischio sismico (con aliquote dal 70% all’85%) ed ecosismabonus, con aliquote di detrazione sino all’85%. Ultimo arrivato, il super sismabonus, con aliquote che arrivano sino al 110%. Quest’ultimo incentivo è pensato solo per gli edifici condominiali a prevalenza residenziale e per gli edifici unifamiliari, mentre le altre aliquote sono per interventi su unità abitative o produttive, fruibili tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF.
Il Sismabonus e il Super Sismabonus possono essere convertiti in credito di imposta cedibile, o possono essere fruiti tramite lo sconto in fattura.
La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Che cosa è il Sismabonus.
La legislazione vigente prevede una serie di incentivi per la riqualificazione strutturale degli edifici esistenti e del patrimonio immobiliare, molto spesso accumunati dalla denominazione “Sismabonus”. In realtà, il panorama è ben più complesso.
L’incentivo più “semplice” è la detrazione prevista dall’ art. 16bis del TUIR, che prevede la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute da soggetti IRPEF per la riqualificazione di immobili. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Esiste poi un ulteriore incentivo, sempre al 50% per interventi su immobili abitativi o produttivi, applicabile in zona sismica 1, 2 o 3. Questo incentivo, che prevede una detrazione “spalmata” su 5 anni e non su 10, è potenziato qualora si garantisca un singolo o duplice salto di classe di rischio sismico, e qualora venga realizzato su immobili con più unità immobiliari (non necessariamente condominiali). In questi casi la detrazione viene fatta salire dal 70% sino all’85%.
Per effetto dell’applicazione dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la detrazione è stata elevata al 110% per edifici unifamiliari, per condomini e, in ultima istanza, per edifici sino a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, con specifiche scadenze aggiornate dalla Legge di Bilancio 2022 che evidenziamo in seguito. Le aliquote “ordinarie” restano per i soggetti IRES, che godono del 110% soltanto per le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Ulteriore possibilità è rappresentata dal cosiddetto “sismabonus acquisti”, di cui possono fruire gli acquirenti sia soggetti IRES (con aliquota fino all’85%) sia soggetti IRPEF (con aliquota del 110% per immobili residenziali) in caso di acquisto di unità immobiliari direttamente da società di costruzione, in seguito a interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con incremento volumetrico.
Tutte le detrazioni in ambito strutturale sono convertibili in credito di imposta e cedibili, ovvero sono fruibili mediante il meccanismo dello sconto in fattura.
(Fonte: Ingenio)
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