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La nuova proroga sul “riversamento spontaneo” del credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 5, commi 7-12, del D.L. 146/2021 concede più tempo alle imprese per le scelte, ma non risolve tutti i problemi.
Le nuove scadenze prevedono che l’invio telematico del modello avvenga entro il 30 giugno 2024 e il corrispondente versamento entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione o nella prima di tre rate annuali, con le ultime due da incrementare degli interessi calcolati al tasso legale.
Gli elementi da valutare
Il pressing degli uffici locali è stato in questo periodo particolarmente significativo nei confronti delle imprese che hanno indicato il credito d’imposta nei modelli dichiarativi relativi ai periodi d’imposta 2015-2019. L’esito dei contraddittori (già tenuti o ancora in corso) è sicuramente una delle tante variabili da considerare al fine di assumere una scelta ponderata che si presenta abbastanza complessa. Tra gli altri elementi da valutare ricordiamo:
Naturalmente, può essere di aiuto nelle valutazioni anche l’esame delle massime giurisprudenziali della distinzione tra crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, nonché delle relative conseguenze ai fini accertativi. Infatti, oggi le imprese sanno che aderire al riversamento consente di evitare, oltre agli interessi, anche le sanzioni, che gli uffici applicano (negli atti di recupero) immancabilmente al 100%, ma che ben potrebbero essere ricondotti al più mite 30% dalla giurisprudenza o dalla prossima riforma in attuazione della legge delega 111/2023.
Contraddittori e soluzioni
Le tante variabili in gioco (alcune delle quali di difficile “gestione” anche per il consulente fiscale dell’impresa) stanno influenzando anche i contraddittori con gli uffici, che (mai come in questo caso) vanno preparati con cura, possibilmente dopo aver completato quella attività di “due diligence tecnica” a cui si è già accennato. Invece di pensare immediatamente a posizioni estreme (correre a riversare l’intero importo al primo questionario ricevuto o evitare il confronto con l’ufficio puntando al solo contenzioso), si impone una valutazione ponderata di tutte gli elementi caratterizzanti il singolo caso concreto, che potrebbe anche portare a trovare un accordo con gli uffici per un riversamento parziale condiviso.
Come è facile immaginare, non esiste una “ricetta” valida per tutte le situazioni, e a complicare ancora di più il quadro c’è l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm sulla certificazione della qualificazione degli investimenti, secondo l’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022. La procedura – che elimina sul nascere qualsiasi contestazione possibile da parte delle Entrate sulla sussistenza dei requisiti “tecnici” per l’ammissibilità al credito d’imposta – potrebbe presentare tempistiche applicative poco compatibili con le nuove scadenze per il riversamento. Senza dimenticare che:
(fonte: Il Sole 24 Ore)
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