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Riversamento spontaneo credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: nuova proroga

Lo stabilisce il D.L. 145 del 18.10.2023 collegato alla Legge di Bilancio.

Il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2024 (D.L. n. 145 del 18.10.2023) prolunga di nuovo le scadenze per il versamento volontario per l’uso indebito in compensazione del bonus fiscale per progetti R&S.

Non vi sono variazioni sul metodo di versamento, ma si dovrà rivedere il form di richiesta e le relative guide. L’estensione è giustificata poiché nei mesi a venire si potrà chiarire la differenza tra crediti inesistenti e non dovuti.

In sintesi:

  • il termine per inoltrare la domanda per il processo di sanatoria è spostato al 30 giugno 2024 (anziché il 30 novembre 2023, come esteso dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 271-272 legge n. 197/2022);
  • il limite per il versamento totale o della prima tranche è ora il 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023).

Il meccanismo di versamento del bonus per R&S prevede l’annullamento delle sole penalità, interessi e l’assoluzione per il reato di compensazione non dovuta, e concerne progetti R&S effettuati in esercizi fiscali successivi al 31 dicembre 2014 e fino all’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2019.

La procedura di regolazione spontanea, per “mettere a posto”, senza penalità né interessi, gli utilizzi indebiti in compensazione del bonus fiscale per progetti R&S, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, è stata introdotta dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, ratificato dalla L. 215/2021.

La regolarizzazione concerne i crediti accumulati tra il 2015 e il 2019 e applicati in compensazione F24 fino al 22.10.2022.

La disposizione permette di rettificare:

  • l’ammontare dei crediti basati su lavori, in tutto o in parte, non classificabili come R&S, ma realmente effettuati (non è possibile correggere crediti originati da azioni fraudolente, come da lavori R&S fittiziamente rappresentati);
  • l’applicazione non corretta del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
  • qualsiasi inesattezza nella determinazione o nella selezione delle spese ammesse in contravvenzione alle regole di pertinenza e coerenza;
  • qualsiasi disguido nel calcolo dell’indice storico di confronto (2012-2013-2014).

La regolarizzazione non è consentita per la restituzione dei crediti già verificati con una notifica di recupero crediti o con altri atti fiscali, resi definitivi entro il 22 ottobre 2021.

La procedura è riservata ai soggetti che vogliono regolarizzare il credito accumulato in uno o più anni fiscali:

  • a partire da quello successivo a quello in vigore al 31 dicembre 2014
  • e sino a quello attivo al 31 dicembre 2019
  • e usato impropriamente in compensazione al 22 ottobre 2021,

che si riconoscono in almeno uno dei seguenti scenari:

  • hanno effettivamente condotto, sostenendo i costi correlati, lavori parzialmente o totalmente non riconosciuti come ricerca o sviluppo validi per il bonus fiscale;
  • hanno interpretato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in modo disallineato da quanto stabilito dalla norma interpretativa dell’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • hanno commesso errori nella stima o nella selezione delle spese consentite in contrasto con le norme di rilevanza e coerenza;
  • hanno commesso errori nel calcolo dell’indice storico di riferimento. L’adesione a tale meccanismo assicura l’immunità dai reati previsti dall’articolo 10-quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La procedura non è applicabile se il bonus fiscale deriva da azioni ingannevoli, da situazioni oggettivamente o intenzionalmente fittizie, da rappresentazioni errate della realtà basate su documenti alterati o fatture che attestano transazioni inesistenti, o quando non si dispone della documentazione appropriata per confermare le spese valide per il credito d’imposta.

Per aderire alla regolarizzazione, bisogna inoltrare all’Agenzia delle Entrate la domanda di adesione alla procedura di versamento spontaneo, ricorrendo al modello specifico che verrà aggiornato (il precedente è stato ratificato con Provvedimento del 01.06.2022 n. 188987). La presentazione deve avvenire esclusivamente online entro il 30 giugno 2024. In seguito, è necessario effettuare il pagamento dell’ammontare dovuto per la rettifica, usando il modello F24, entro le seguenti scadenze:

  • in un solo pagamento entro il 16 dicembre 2024,
  • o in tre tranche annuali di uguale valore con l’aggiunta degli interessi al tasso ufficiale (a partire dal 17.12.2024), da versare entro: il 16 dicembre 2024 per la prima tranche, il 16 dicembre 2025 per la seconda tranche, e il 16 dicembre 2026 per la terza tranche.

L’Agenzia delle Entrate ha cominciato a inviare ai contribuenti delle comunicazioni, segnalando potenziali “irregolarità” nell’impiego in compensazione dei crediti per ricerca e sviluppo, evidenziando l’opzione di effettuare un versamento spontaneo. In dettaglio, sfruttando le informazioni fiscali a sua disposizione (come il Quadro RU della dichiarazione dei redditi, il quadro RS del modello IRAP, i dati di bilancio e altri), l’Agenzia identifica certi parametri (indicatori di rischio) che potrebbero suggerire un uso non corretto del relativo credito d’imposta.

Sono 9 gli indicatori utilizzati dall’amministrazione finanziaria:

  1. Assenza attività di R&S nel triennio 2012-2013-2014
  2. Sottostima media costi 2012-2013-2014 in base alla dichiarazione IRAP (rispetto ai dati riportati nel quadro IS rigo IS4 “personale addetto alla R&S”);
  3. Sottostima media 2012-2013-2014 in base dati di bilancio (rispetto alle variazioni positive rilevate per le immobilizzazioni immateriali “costi di sviluppo” e “brevetti”)
  4. Percentuale credito eccedente il 50% rispetto ai costi sostenuti
  5. Limite di spesa annuo in R&S (rilevato dal quadro RU) inferiore a 30 mila Euro 
  6. Verifica eccedenza spesa in R&S rispetto al triennio di media
  7. Incidenza elevata (>95%) del costo personale addetto alla R&S sul totale costi rendicontati R&S 
  8. Incidenza elevata del costo personale addetto alla R&S rispetto al totale costo personale di bilancio
  9. Mancata compilazione quadro RU.

(fonte: fiscoetasse)

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