Challenger Bank e Mediatore Creditizio: la Nuova frontiera della finanza digitale tra opportunità e consulenza
Challenger Bank: La Rivoluzione Digitale del Settore Bancario Le challenger bank rappresentano una n...
ApprofondisciIl dibattito sui requisiti necessari per un corretto utilizzo di questo incentivo fiscale prosegue.
Per beneficiare legittimamente del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo (articolo 3 della legge n. 145/2013), non è necessario che l’attività svolta dall’impresa porti necessariamente alla creazione di prodotti o processi completamente nuovi e rivoluzionari. Infatti, il credito può essere applicato anche a modifiche su software o processi esistenti. Il dibattito sui requisiti necessari per un corretto utilizzo di questo incentivo fiscale prosegue, e una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria (presieduta da Marozzo), con la decisione n. 193/02/2024, si schiera a favore della società che ha presentato ricorso.
Nella sentenza vengono citati ampi stralci di una perizia di parte, che evidenzia, tra le altre cose, le differenze tra le edizioni del 2002 e del 2015 del cosiddetto “manuale di Frascati”. Ciò offre l’occasione per tornare sulla questione della legittimità del manuale come “strumento di base” per negare il credito d’imposta, posizione ribadita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle linee guida pubblicate lo scorso luglio per i certificatori. Il manuale è stato considerato applicabile retroattivamente anche per le attività svolte nel periodo 2015-2019.
Secondo il Ministero, la legittimità del manuale di Frascati deriverebbe dal fatto che le definizioni normative delle attività ammissibili al credito d’imposta sono riprese dalle comunicazioni della Commissione Europea (n. 323 del 30 dicembre 2006 e n. 1 del 27 giugno 2014). Tuttavia, è importante sottolineare che queste comunicazioni sono atti atipici e non vincolanti, e secondo la dottrina prevalente, hanno il solo scopo di “produrre un effetto conformativo per l’istituzione emanante” e un corrispondente effetto di liceità per le condotte degli Stati membri che le seguono. Questi atti non sono quindi indirizzati, né direttamente opponibili, ai singoli contribuenti, ma solo agli Stati membri. Inoltre, il manuale di Frascati non ha lo status di trattato internazionale, né può essere interpretato come un documento normativo ai sensi della Convenzione di Vienna.
Va anche ricordato che nelle prime fasi di applicazione del credito d’imposta, le normative e le prassi non facevano riferimento al manuale di Frascati, e non era disponibile una versione ufficiale tradotta in italiano.
In caso di contestazione da parte del contribuente, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare in che misura e per quali motivi il manuale di Frascati, un documento di natura scientifica, possa essere utilizzato a sostegno di un atto di recupero fiscale. Su questo punto, diversi giudizi di merito hanno espresso forte opposizione, come evidenziato nelle sentenze Cgt Palermo n. 1686/06/023, Cgt Macerata n. 270/01/2023, Ctp Roma n. 5918/22/2022, Ctp Bologna n. 549/04/2022, e Ctp Aosta n. 46/01/2021 e n. 12/01/2022.
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