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Regolarizzazione del credito d’imposta R&S indebitamente fruito: c’è tempo fino al 31 ottobre

Slitta al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Lo prevede il decreto Aiuti ter.

Il decreto Aiuti ter porta in dote lo slittamento di un mese (dal 30 settembre al 31 ottobre 2022) del termine per aderire alla “sanatoria” prevista per l’indebita fruizione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, che si effettua inviando telematicamente il modello approvato con il provvedimento 1° giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Resta invece fermo al 16 dicembre 2022 il termine per il riversamento.

L’art. 5 del D.L. n. 146/2021 prevede che i soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Fisco-Lavoro) hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (anno 2015 per i contribuenti con esercizio coincidenti con l’anno solare) e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2019 per i contribuenti “solari”), possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora ritengano di averne fruito indebitamente.

Nel caso in cui il contribuente ritenga di aver indebitamente utilizzato una parte del credito R&S, il riversamento può essere effettuato limitatamente a tale quota.

L’art. 3, D.L. n. 145/2013 attribuisce, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d’imposta nella misura del 25% (elevata al 50% in determinati casi – art. 3, comma 6-bis) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La maggiore difficoltà che le imprese hanno trovato nell’applicazione della normativa è stata quella di poter definire, in concreto, con certezza l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 3.

Ne è nato un ampio contenzioso perché gli organi di controllo hanno sovente contestato l’applicazione dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 145/2013, e l’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente richiesto il riversamento del credito utilizzato (nel presupposto che tale utilizzo fosse “indebito”), con applicazione di sanzioni ed interessi.

La procedura di regolarizzazione è applicabile ai soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • b) hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge n. 145/2018, secondo la quale per i soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, ai fini del calcolo del credito d’imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano;
  • c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di regolarizzazione non può essere applicata nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

  • condotte fraudolente,
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,
  • mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Nel caso di condotte fraudolente accertate dopo la presentazione dell’istanza o il riversamento, il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla regolarizzazione e gli importi eventualmente versati saranno considerati un acconto delle somme dovute.

L’art. 5, comma 12, D.L. n. 146/2021 prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del decreto). Pertanto, la notifica di un atto di recupero o di un avviso di accertamento o di altro provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di avvalersi della procedura, a meno che tale atto non sia divenuto definitivo (in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato) entro la data indicata.

Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio (ad esempio, PVC), ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, la norma prevede che il riversamento “deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione”.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, utilizzando il modello approvato con provvedimento 1° giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione.

Dall’importo possono essere scomputate le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi (la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto).

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con la risoluzione 5 luglio 2022, n. 34/E.

Il comma 11 dell’art. 5 precisa che la procedura di regolarizzazione “si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto” e che, in caso di riversamento rateale, “il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura” fiscale (art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

(Fonte: Ipsoa)

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