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PMI: la relazione al bilancio volontario di sostenibilità

La limited assurance, attualmente utilizzata nella revisione dei bilanci di sostenibilità, fornisce un livello di sicurezza limitato sulle informazioni fornite. Tuttavia, con l’implementazione della CSRD, verrà richiesto un incremento del livello di sicurezza.

La normativa D.Lgs n. 254/2016 perimetra l’obbligo di redazione della Dichiarazione non finanziaria, (DNF) alle:

  • società quotate,
  • imprese di assicurazione e di riassicurazione,
  • gruppi di grandi dimensioni,
  • banche,

individuando il contenuto del documento.

Le imprese, che sono di tipo PMI e non rientrano nell’obbligo sopra menzionato, hanno la possibilità di redigere il bilancio di sostenibilità 2022 come un’informativa volontaria in cui:

  • esplicitano i principi fondamentali che guidano la loro gestione aziendale;
  • descrivono e quantificano gli effetti economici, sociali e ambientali generati dalle attività svolte;
  • mettono in evidenza come la loro attività contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi ESG definiti dall’agenda ONU 2030;
  • individuano i cambiamenti e gli obiettivi necessari per migliorare le proprie prestazioni in termini di sostenibilità.

In relazione a ciò, Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 232 R a febbraio 2023, che fornisce linee guida per la redazione del rapporto di revisione relativo al bilancio di sostenibilità per le suddette imprese non soggette all’obbligo di presentare la DNF.

A livello nazionale ed internazionale, i principi di riferimento generalmente accettati per la redazione del bilancio di sostenibilità, in attesa degli standard EFRAG,  sono rappresentati dai “Sustainability Reporting Standards”, definiti dal Global Reporting Initiative, GRI.

I due documenti possono variare per quanto riguarda il livello di dettaglio delle tematiche trattate e l’ambito di segnalazione. Tuttavia, è importante notare che ci possono essere casi in cui le imprese, sia obbligate che su base volontaria, redigono sia la DNF che il bilancio di sostenibilità.

I due documenti possono differire per quanto riguarda l’approfondimento dei temi trattati e/o il perimetro di segnalazione.

1) Lo standard ISAE 3000R: “reasonable assurance” e “limited assurance”.

Lo standard professionale di riferimento per la verifica dei bilanci di sostenibilità è l'”International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”, emanato dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) (“ISAE 3000R”).

L’ISAE 3000R prevede due forme di assicurazione:

  • Reasonable assurance (assicurazione ragionevole);
  • Limited assurance (assicurazione limitata).

Da queste due forme di assicurazione derivano due conclusioni diverse:

  • nel caso di un incarico di reasonable assurance, viene fornita una certificazione di questo tenore: “Secondo la nostra valutazione, l’informativa è stata redatta in conformità, per tutti gli aspetti significativi…”
  • nel caso di un incarico di limited assurance, viene fornita una certificazione di questo tenore: “Sulla base del nostro lavoro, non abbiamo riscontrato elementi che ci portino a ritenere che l’informativa non sia stata redatta in conformità, per tutti gli aspetti significativi…”

In tali situazioni, l’impresa deve spiegare le ragioni della presenza contemporanea della DNF e del bilancio di sostenibilità. Nel bilancio di sostenibilità, ad esempio nella nota metodologica, verranno indicati i punti che differenziano i due documenti.

La principale differenza tra i due approcci risiede nella natura delle verifiche effettuate, nonché nell’estensione, nella profondità delle procedure e nell’ampiezza delle attività di verifica (più limitate nell’approccio di limited assurance rispetto a quello di reasonable assurance – ad esempio, comprensione e verifica dei processi, analisi del sistema di controllo interno, verifiche dettagliate, ecc.).

A seconda del tipo di incarico conferito dalla società, le conclusioni del revisore possono essere espresse nella forma di limited assurance o di reasonable assurance riguardo al bilancio di sostenibilità nel suo complesso.

Va sottolineato che, attualmente, nella pratica internazionale per l’attività di assurance dei bilanci di sostenibilità, la forma di assurance maggiormente diffusa è la limited assurance.

2) Il passaggio dalla “limited assurance” alla “resonable assurance” nella Direttiva CSRD.

È importante notare che la Direttiva CSRD introduce una serie di novità, tra cui l’obbligo di attestazione da parte del revisore o della società di revisione legale, che deve esprimere le proprie conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tale obbligo prevede un passaggio graduale da un incarico di revisione finalizzato a ottenere un livello di sicurezza limitato a un incarico finalizzato a ottenere una “ragionevole sicurezza”.

Ciò consente diversi vantaggi, tra cui:

  • lo sviluppo organizzato del mercato dell’attestazione per le informazioni sulla sostenibilità e le pratiche di rendicontazione aziendale;
  • un aumento graduale dei costi per le imprese, poiché l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità basata su un incarico finalizzato a ottenere un livello di ragionevole sicurezza è più onerosa rispetto a un incarico finalizzato a ottenere un livello di sicurezza limitato.

L’obbligo di attestazione da parte del revisore o della società di revisione legale riguarderà i seguenti aspetti:

  • la conformità della rendicontazione di sostenibilità ai principi di rendicontazione di sostenibilità;
  • le procedure adottate dall’impresa per identificare le informazioni comunicate in conformità ai principi di rendicontazione di sostenibilità.
  • la conformità agli obblighi di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

(fonte: fiscoetasse)

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