Il Piano Fiscale 2025: Ires Premiale e Riforma Tributaria
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ApprofondisciLa documentazione necessaria per ottenere la penalty protection ai fini del nuovo patent box deve essere redatta per ogni periodo d’imposta. Ogni periodo è autonomo e richiede la documentazione specifica per la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica, come indicato in una delle risposte alle Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 24 novembre. Il paragrafo 9 del provvedimento dell’Agenzia 48243 del 15 febbraio 2022 stabilisce che la comunicazione del possesso della documentazione idonea deve essere fatta nella dichiarazione relativa al periodo in cui si usufruisce della maggiorazione. Il paragrafo 11.3 chiarisce che la documentazione ha effetto esclusivamente per il periodo d’imposta a cui si riferisce.
In base a queste disposizioni, è necessario comunicare annualmente il possesso dei documenti per ottenere la penalty protection ai fini del nuovo patent box. Questo obbligo è valido per ogni periodo d’imposta in cui si è scelto di usufruire della maggiorazione, e va dichiarato barrando la casella 2 nel rigo della dichiarazione relativo al periodo in cui si fruisce dell’agevolazione (OP21 nei modelli Redditi SC/SP/ENC e RS147 nel Redditi PF). Anche in assenza di nuovi beni immateriali agevolabili, per i quali è richiesta una nuova opzione, è necessario adempiere a questo obbligo.
La risposta delle Entrate conferma che la predisposizione della documentazione per il patent box deve avvenire annualmente e va comunicata nella dichiarazione. Poiché il regime è quinquennale, questa procedura è coerente e consente di disapplicare eventuali sanzioni. Analogamente al transfer pricing, dove ogni anno è richiesto di barrare il possesso della documentazione nella dichiarazione per società ed enti commerciali, anche per il nuovo patent box è richiesto di adempiere a questa facoltà ogni anno.
L’extra time di 90 giorni successivi alla scadenza naturale delle dichiarazioni (30 novembre) consente di predisporre la documentazione e barrarne il possesso fino al 28 febbraio 2024, come specificato nella circolare 5/E/23, paragrafo 7.2.
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