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Parco Agrisolare: cosa e chi finanzia e il punto della situazione

Fino ad oggi, sono stati incentivati investimenti per un totale di 1,35 miliardi di euro su 2,35 miliardi disponibili.

Il decreto del 14 aprile 2024, che incrementa i fondi destinati alla misura “Parco Agrisolare” nell’ambito del PNRR, è stato registrato presso la Corte dei Conti il 12 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 14 giugno. Il testo del decreto è stato inviato alla Commissione Europea per ottenere l’autorizzazione del regime di aiuto.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è l’ente responsabile dell’attuazione della misura.
Fino ad oggi, sono stati incentivati investimenti per un totale di 1,35 miliardi di euro su 2,35 miliardi disponibili.
Attualmente, 1.307 imprese hanno già ricevuto il saldo del contributo a fondo perduto per l’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di 64 milioni di euro.
In totale, le imprese che hanno beneficiato della misura sono 14.000, il che implica un utilizzo di 1,35 miliardi di euro rispetto alla dotazione complessiva di 2,35 miliardi di euro. La Commissione Europea, rivedendo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fine anno, ha deciso di assegnare ulteriori risorse, permettendo ad altre 5.000 imprese di ottenere finanziamenti per un totale di 850 milioni di euro.

Beneficiari del Bando

Il bando “Parco Agrisolare” è destinato alle imprese del settore agricolo e agroindustriale che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. In particolare, gli interventi previsti riguardano l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali alle attività delle imprese beneficiarie. Non sono ammessi impianti a terra, ma solo quelli installati su coperture annesse alle attività produttive, utilizzando l’energia prodotta per soddisfare il fabbisogno energetico dell’impresa stessa.

Per le aziende agricole di produzione primaria, ad eccezione dei casi specificati nell’Allegato Tabella 4A della normativa, gli impianti fotovoltaici possono ricevere aiuti solo se destinati all’autoconsumo, oppure all’autoconsumo condiviso nel caso di aziende aggregate. La vendita di energia elettrica è consentita solo se rispetta i limiti annuali di autoconsumo o autoconsumo condiviso.

Il bando mira a selezionare e finanziare progetti che prevedano l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali delle imprese beneficiarie, inclusi quelli utilizzati per attività agrituristiche. Oltre all’installazione dei pannelli, possono essere realizzati uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione energetica delle strutture:

a) Rimozione e smaltimento dell’amianto (o eternit) dai tetti, in conformità alla normativa vigente, eseguita esclusivamente da ditte specializzate iscritte nel registro apposito.

b) Isolamento termico dei tetti, con una relazione tecnica che giustifichi il grado di coibentazione scelto in base alle specifiche destinazioni produttive dell’edificio, migliorando anche il benessere animale.

c) Realizzazione di un sistema di aerazione legato alla sostituzione del tetto, con una relazione tecnica che spieghi le modalità di aerazione previste per la destinazione produttiva dell’edificio. Il sistema deve prevedere un tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, migliorando il benessere animale.

Gli interventi non devono peggiorare le condizioni ambientali o le risorse naturali e devono rispettare le norme nazionali ed europee in materia di tutela ambientale.

Secondo l’art. 4, comma 1, del decreto Parco Agrisolare, i soggetti beneficiari possono essere:

a) Imprenditori agricoli, sia individuali che societari.

b) Imprese agroindustriali.

c) Cooperative agricole che svolgono attività previste dall’art. 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, indipendentemente dai propri associati.

d) I soggetti elencati alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata, come ad esempio associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), reti d’impresa e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Per l’individuazione dei soggetti beneficiari, si applicano le seguenti definizioni:

  • Imprenditore agricolo: persona fisica o giuridica iscritta nella sezione speciale del registro imprese, che svolge una delle attività previste dall’art. 2135 del codice civile, come coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  • Impresa agroindustriale: azienda attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, che al momento della presentazione della proposta, possiede come codice ATECO prevalente uno dei codici indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero.
  • Cooperativa agricola: società, anche in forma di consorzio, che svolge attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, iscritta nella sezione speciale del registro imprese.
  • Soggetti aggregati: insieme di imprese e/o aziende agricole costituite in forma aggregata tramite accordi privatistici, incluse A.T.I., R.T.I., reti di imprese agricole e comunità energetiche rinnovabili, che realizzano investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici destinata a soddisfare il fabbisogno energetico di tutti i soggetti aggregati. Le imprese dell’aggregato devono rientrare nella stessa tabella dell’allegato A del decreto.
  • Soggetto produttore: impresa agricola o agroalimentare che, in virtù di un mandato conferito dai soggetti consumatori aggregati, realizza gli interventi, ne sostiene i costi e ha la disponibilità dell’immobile oggetto degli interventi, ricevendo il contributo.
  • Soggetto consumatore: impresa agricola o agroalimentare che conferisce mandato al soggetto produttore per utilizzare esclusivamente il proprio fabbisogno energetico e presentare la proposta.

Questi soggetti possono partecipare al bando e usufruire degli aiuti per realizzare impianti fotovoltaici e migliorare l’efficienza energetica delle loro strutture.

Considerando la riprogrammazione del PNRR, per il periodo dal 2024 al 2026, sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie supplementari all’investimento “Parco Agrisolare”, per un totale di 850 milioni di euro. Questi fondi provengono dal PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato dell’Unione Europea, e soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108 del Trattato, come indicato nell’Allegato A del presente Decreto, Tabelle 1A e 2A, entreranno in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

A seguito di tale decisione, si procederà all’assegnazione delle risorse aggiuntive ai progetti presentati in risposta all’avviso del 21 luglio 2023.

Per quanto riguarda la sola quota di risorse di cui all’art. 2, comma 3-bis (finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sarà emanato un apposito avviso di adesione e sarà definita la finestra temporale per la presentazione delle domande.

Come previsto dall’art. 10, comma 5, del Decreto Parco Agrisolare, per ricevere il saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario deve trasmettere la documentazione necessaria entro 60 giorni solari dalla data di fine lavori, o a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, utilizzando esclusivamente la sezione dedicata alla Fase 2.

Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori deve essere rispettato anche se il soggetto beneficiario non ha richiesto un anticipo del contributo, quindi nel caso in cui l’erogazione avvenga in un’unica soluzione.

I soggetti beneficiari devono realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco, salvo richiesta di proroga motivata da ragioni oggettive e soggetta all’approvazione del GSE, d’intesa con il Ministero.

In ogni caso, devono essere garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

È ammesso il cumulo del contributo con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, a condizione che sia rispettato il divieto di doppio finanziamento e che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento. È inoltre consentito il cumulo con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a patto che tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e che non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

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